DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 215 - Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183

Coming into Force05 Luglio 1988
Enactment Date24 Maggio 1988
Published date20 Giugno 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/06/20/088G0258/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.143 del 20-06-1988 - Suppl. Ordinario n. 55
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Viste le direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 31 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto regola le restrizioni in materia di immissione sul mercato e commercializzazione nel territorio nazionale dell'amianto e dei prodotti che lo contengono.

Art 2.

Esclusioni dal campo di applicazione

  1. Le norme del presente decreto non si applicano:

  1. al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea;

  2. all'esportazione verso i Paesi terzi;

  3. al transito sottoposto a controllo doganale, purche' non si dia luogo ad alcuna trasformazione;

  4. all'immissione sul mercato strettamente finalizzata a scopi di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art 3.

Adeguamenti tecnici

  1. I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono emanati dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere la fissazione di un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti gia' immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni contenute nei decreti medesimi.

Art 4.

Immissione sul mercato

  1. Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti che la contengono.

  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'immissione sul mercato, la commercializzazione, nonche' l'installazione o messa in opera dei prodotti contenenti crocidolite, di cui all'allegato 1, punto 2.1, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991.

  3. Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti contenenti fibre di amianto, indicati nell'allegato 1, punto 1.2.

  4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti indicati nell'allegato 1, punto 2.2, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991.

  5. Con decreti del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e...

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