DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1992, n. 470 - Attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE in materia di diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attivita' professionale e degli studenti

Coming into Force19 Dicembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/12/04/092G0517/ORIGINAL
Enactment Date26 Novembre 1992
Published date04 Dicembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.286 del 04-12-1992
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attivita' professionale e degli studenti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE, dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti:

    "Art. 5- bis . - 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea che hanno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato della Comunita', a condizione che siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e beneficino di pensione di invalidita' da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e a condizione che dispongano di un reddito che, sommato all'importo del trattamento di pensione, non sia inferiore al trattamento minimo previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

  2. Tale diritto e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai sottoindicati familiari a carico dei cittadini di cui al comma 1, purche' l'importo minimo del reddito di cui al comma 1 risulti maggiorato di 1/3 per ciascun membro del nucleo familiare e dispongano ciascuno di una assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri:

    1. coniuge e discendenti;

    2. ascendenti propri e del coniuge.

  3. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorita' di pubblica sicurezza competente per il luogo ove le persone di cui ai commi precedenti si stabiliscono rilascia un documento denominato 'carta di soggiorno di...

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