DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2006, n. 114 - Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari

Coming into Force07 Aprile 2006
Enactment Date08 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/23/006G0129/CONSOLIDATED/20090714
Published date23 Marzo 2006
Official Gazette PublicationGU n.69 del 23-03-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ed in particolare l'articolo 13;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare, gli articoli 1, 2, comma 1, lettera f), 10, e l'Allegato B;

Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

Vista la direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio;

Vista la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che integra talune disposizioni della direttiva 2003/89/CE;

Vista la direttiva 2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Etichettatura degli ingredienti

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:

2-bis. Gli ingredienti, elencati nell'Allegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura gia' col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.

2-quater. Gli ingredienti elencati all'Allegato 2, sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantita' superiore a 1,2 per cento in volume. L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all'Allegato 2, sezione III, e' preceduta dal termine "contiene", se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti.

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Art 2.

Etichettatura di frutta, ortaggi e funghi

  1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:

8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica di "frutta", "ortaggi" o "funghi" immediatamente seguita dalla menzione "in proporzione variabile" e dalla elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio e' indicato, nell'elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti.

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Art 3.

Ingredienti sostituibili

  1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:

10-bis. Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti.

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