DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 71 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari

Coming into Force05 Luglio 2018
Enactment Date11 Maggio 2018
Published date20 Giugno 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/06/20/18G00097/CONSOLIDATED/20180915
Official Gazette PublicationGU n.141 del 20-06-2018
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 luglio 2003, n. 170, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Considerato che le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere entro il termine di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 3, lettera c):

    1) dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori, istituzioni»;

    2) le parole: «secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto disposto dall'articolo 39-bis. 1».

  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 11-bis e' abrogato;

  3. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale ai sensi del presente testo unico.

      2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

      a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie che svolgono attivita' senza scopo di lucro e di utilita' sociale: 1) enti del Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUN), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017; 2) organizzazioni della societa' civile e altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

      b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma delle attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale, in cui siano specificate: 1) le attivita' assegnate al volontario; 2) le modalita' di svolgimento delle attivita' di volontariato, nonche' i giorni e le ore in cui sara' impegnato in dette attivita'; 3) le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la durata del soggiorno; 4) l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

      c) sottoscrizione obbligatoria da parte dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilita' civile verso terzi e contro gli infortuni collegati all'attivita' di volontariato;

      d) assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonche' per il viaggio di ingresso e ritorno. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo n.117 del 2017, l'attivita' del volontario impegnato nelle attivita' del programma di volontariato non puo' essere retribuita dall'ente promotore e responsabile del programma medesimo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

      ;

    2. al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2» e dopo la parola «rilascia» sono inserite le seguenti: «entro quarantacinque giorni»;

    3. dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

      4-bis. Il nulla osta e' rifiutato e, se gia' rilasciato, e' revocato quando:

      a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3;

      b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;

      c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;

      d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), e' stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare.

      4-ter. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca e' adottata nel rispetto del principio di proporzionalita' e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta e' comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.

      ;

    4. al comma 5, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il volontario dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso di soggiorno, che reca la dicitura «volontario» e' rilasciato dal questore, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 8, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalita' di cui al primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno.»;

    5. dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

      5-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e' revocato nei seguenti casi:

      a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto;

      b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.

      ;

    6. dopo il comma 6, e' inserito il seguente:

      6-bis. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.

      .

  4. All'articolo 27-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ingresso e soggiorno per ricerca» e, al comma 1, dopo le parole: «in possesso di un titolo» sono inserite le seguenti: «di dottorato o di un titolo»;

    2. dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

      1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

      a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;

      b) che soggiornano...

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