DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 49 - Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE

Coming into Force18 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/03/092G0055/CONSOLIDATED/19950518
Published date03 Febbraio 1992
Enactment Date15 Gennaio 1992
Official Gazette PublicationGU n.27 del 03-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 22
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 28 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Definizioni

  1. Agli effetti del presente decreto si intede per:

  1. Stato-membro: uno Stato membro della Comunita' economica europea;

  2. Stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa di assicurazione;

  3. Stato membro di ubicazione del rischio:

    1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreche' entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

    2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;

    3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

    4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti;

  4. Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui e' situato lo stabilimento che copre il rischio;

  5. Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui e' ubicato il rischio quando lo stesso e' coperto da uno stabilimento situato in altro Stato membro;

  6. unita' di conto europea (ECU): quella definita all'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale della Comunita' economica europea.

    (Direttiva n. 88/357, art. 2).

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 28 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

    1. alle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e a quelli aventi la sede legale in altri Stati membri che siano stabilite nel predetto territorio, per le operazioni effettuate in Stati membri diversi dall'Italia in regime di liberta' di prestazione di servizi nei rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295;

    2. alle imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, nonche' agli stabilimenti in questi stessi Stati di dette imprese e delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, per le operazioni effettuate in regime di liberta' di prestazione di servizi nel predetto territorio.

  2. Il presente decreto non si applica per le operazioni assicurative che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973, nonche' per quelle rela- tive ai rischi rientranti nei seguenti rami del punto A) della tabella di cui al primo comma, lettera a):

    - 1 (infortuni), per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro;

    - 10 (r.c. autoveicoli terrestri), ad eccezione della responsabilita' del vettore;

    - 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali), per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche;

    - 13 (r.c. generale), per quanto riguarda la responsabilita' civile nucleare e quella relativa ai prodotti farmaceutici.

  3. Non possono effettuare operazioni assicurative in regime di liberta' di prestazione di servizi le imprese e gli enti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973, nonche' le imprese assicuratrici che hanno la sede legale al di fuori della Comunita' economica europea, ancorche' in essa stabilite.

    (Direttiva n. 88/357, art. 12).

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

    1. alle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e a quelli aventi la sede legale in altri Stati membri che siano stabilite nel predetto territorio, per le operazioni effettuate in Stati membri diversi dall'Italia in regime di liberta' di prestazione di servizi nei rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295;

    2. alle imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, nonche' agli stabilimenti in questi stessi Stati di dette imprese e delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, per le operazioni effettuate in regime di liberta' di prestazione di servizi nel predetto territorio.

  2. Il presente decreto non si applica per le operazioni assicurative che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973, nonche' per quelle rela- tive ai rischi rientranti nei seguenti rami del punto A) della tabella di cui al primo comma, lettera a):

    - 1 (infortuni), per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro;

    . . . 10 (r.c. autoveicoli terrestri), ad eccezione della responsabilita' del vettore;

    . . . 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali), per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche;

    - 13 (r.c. generale), per quanto riguarda la responsabilita' civile nucleare e quella relativa ai prodotti farmaceutici.

  3. Non possono effettuare operazioni assicurative in regime di liberta' di prestazione di servizi le imprese e gli enti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973, nonche' le imprese assicuratrici che hanno la sede legale al di fuori della Comunita' economica europea, ancorche' in essa stabilite.

    (Direttiva n. 88/357, art. 12).

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175

Art 3.

Contratti di assicurazione stipulati in regime di liberta' di prestazione di servizi

  1. E' concluso in regime di liberta' di prestazione di servizi il contratto di assicurazione con il quale un'impresa avente la propria sede legale all'interno della Comunita' economica europea copre direttamente, da uno stabilimento situato in uno Stato membro, un rischio ubicato nel territorio d'altro Stato membro.

(Direttiva n. 88/357, art. 12).

Art 3.

ART. 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175

Art 4.

Grandi rischi

  1. Si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei seguenti rami del punto A) della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295:

    1. 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali);

    2. 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intelletuale e il rischio riguardi questa attivita';

    3. 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie)...

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