DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2002, n. 74 - Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie

Coming into Force09 Maggio 2002
End of Effective Date10 Agosto 2012
Published date24 Aprile 2002
Enactment Date02 Aprile 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/04/24/002G0100/CONSOLIDATED/20120727
Official Gazette PublicationGU n.96 del 24-04-2002
Titolo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000) e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato B, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea;

Vista la direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994, relativa all'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto

  1. Il presente decreto legislativo e' inteso a migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

  2. E' istituito un Comitato aziendale europeo (di seguito denominato Cae) o una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui cio' sia richiesto secondo la procedura prevista dall'articolo 5 e seguenti al fine di informare e di consultare i lavoratori nei termini, con le modalita' e con gli effetti previsti dal presente decreto.

  3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, allorche' un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), comprenda una o piu' imprese o gruppi di imprese che hanno dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2,comma 1, lettere b) o d), il Cae viene istituito a livello del gruppo, salvo disposizioni contrarie degli accordi di cui all'articolo 9.

  4. Fatto salvo un campo di applicazione piu' ampio in virtu' degli accordi di cui all'articolo 9, i poteri e le competenze dei Cae e la portata delle procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori, istituiti per realizzare l'obiettivo indicato nel comma 1, riguardano, nel caso di un'impresa di dimensioni comunitarie, tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo, ivi situate, secondo le definizioni di cui all'articolo 2.

  5. Il presente decreto non si applica al personale navigante della marina mercantile.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2012, N. 113

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. "stabilimento", l'unita' produttiva;

    2. "impresa di dimensioni comunitarie", un'impresa che impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri;

    3. "gruppo di imprese", un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

    4. "gruppo di imprese di dimensioni comunitarie", un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti:

      1) il gruppo impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri;

      2) almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi;

      3) almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;

    5. "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi collettivi vigenti;

    6. "direzione centrale", la direzione centrale dell'impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, dell'impresa controllante, o il dirigente cui, in entrambi i casi, siano state delegate a norma dell'articolo 4 le relative attribuzioni e competenze;

    7. "informazione e consultazione", la fornitura di dati, elementi, notizie, nonche' lo scambio di opinioni e la instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione piu' appropriato;

    8. "comitato aziendale europeo", il comitato istituito conformemente all'articolo 1, comma 2, all'articolo 9, comma 6, o alle disposizioni dell'articolo 16, e costituito da dipendenti dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori;

    9. "delegazione speciale di negoziazione", la delegazione istituita conformemente all'articolo 5, per negoziare con la direzione centrale l'istituzione di un Cae ovvero di una procedura per l'informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

  2. Ai fini del presente decreto i limiti prescritti per i dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, e apprendistato, sono computati nella misura del numero medio ponderato mensile della meta' dei dipendenti interessati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmente all'attivita' svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100. Sono esclusi dal computo i lavoratori in prova e a domicilio.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2012, N. 113

Art 3.

Definizione di impresa controllante

  1. Ai soli fini del presente decreto si intende per "impresa controllante" un'impresa che puo' esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa denominata "impresa controllata".

  2. Si presume la possibilita' di esercitare un'influenza dominante, salvo prova contraria, se un'impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa alternativamente:

    1. puo' nominare piu' della meta' dei membri del consiglio di amministrazione;

    2. dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa;

    3. detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.

  3. Quando due o piu' imprese del gruppo soddisfano uno o piu' dei criteri di cui al comma 2, si intende per impresa controllante quella che soddisfa il criterio a) o, in mancanza di tale criterio, quella che soddisfa il criterio b), o, infine, quella che soddisfa il criterio c).

  4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonche' delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata.

  5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, un'impresa non e' considerata "impresa controllante" rispetto a un'altra impresa di cui possiede pacchetti azionari nei seguenti casi:

    1. quando un soggetto che svolge attivita' bancaria, assicurativa o finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione di valori mobiliari per conto proprio o di terzi, detiene temporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un'impresa, purche' non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse, ovvero purche' eserciti i predetti diritti soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni stesse, dell'impresa nel suo complesso o delle sue attivita', di suoi rami, o di elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire entro un anno dalla data della registrazione della partecipazione sul libro dei soci della societa' in cui ha acquisito una partecipazione o entro un periodo maggiore stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze o da altre autorita' competenti;

    2. quando una societa' di partecipazione finanziaria acquisisce, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa, sia tramite acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramite qualsiasi altro mezzo, purche' i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o di organi equivalenti, dell'impresa di cui essa detiene partecipazioni, unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Ai fini della presente lettera, per societa' di partecipazione finanziaria si intendono le societa' la cui attivita' prevalente consiste nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni.

  6. La presunzione dell'esercizio dell'influenza dominante non opera nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali.

  7. Nel caso in cui un'impresa non sia disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono situati il rappresentante dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro nel cui territorio e' situata la direzione centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2012, N. 113

Titolo II Istituzione di un comitato aziendale europeo ovvero di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
Art 4.

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