DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 2001, n. 100 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

Coming into Force20 Aprile 2001
Enactment Date26 Febbraio 2001
Published date05 Aprile 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/05/001G0153/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.80 del 05-04-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato A, nonche' l'articolo 1, comma 4, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive; Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunita' e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modificazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 1:

    1) al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:"d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere c) e d);"; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalita' della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalita' particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.";

  2. all'articolo 3:

    1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno;"; 2) il comma 4 e'...

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