DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 524 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta

Coming into Force11 Agosto 1982
End of Effective Date07 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/08/10/082U0524/CONSOLIDATED/19960923
Enactment Date08 Giugno 1982
Published date10 Agosto 1982
Official Gazette PublicationGU n.218 del 10-08-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Viste le direttive n. 77/576 del 25 luglio 1977 e n. 79/640 del 21 giugno 1979, emanate dal Consiglio delle Comunita' europee, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;

Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto disciplinano la segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

Sono escluse dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma:

  1. la segnaletica ferroviaria, stradale, della navigazione fluviale, marittima ed aerea;

  2. la segnaletica per l'immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi;

  3. la segnaletica delle miniere di carbone.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 AGOSTO 1996 N. 493.

Art 2.

Agli effetti del presente decreto si intende per:

  1. segnaletica di sicurezza: una segnaletica che riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione, trasmette mediante un colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza;

  2. colore di sicurezza: un colore al quale viene attribuito un determinato significato relativo alla sicurezza;

  3. colore di contrasto: un colore che si distingue da un colore di sicurezza e trasmette cosi' ulteriori indicazioni;

  4. segnale di sicurezza: un segnale che con la combinazione di forma geometrica, colore e simbolo trasmette un determinato messaggio di sicurezza;

  5. segnale di divieto: un segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo;

  6. segnale di avvertimento: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo;

  7. segnale di prescrizione: un segnale di sicurezza che prescrive un determinato comportamento;

  8. segnale di salvataggio: un segnale di sicurezza che indica, in caso di pericolo, l'uscita di sicurezza, il cammino verso un posto di pronto soccorso o l'ubicazione di un dispositivo di salvataggio;

  9. segnale di informazione: un segnale di sicurezza che trasmette messaggi di sicurezza differenti da quelli dei segnali indicati ai punti da a) ad h);

  10. segnale complementare: un segnale di sicurezza che viene impiegato solo in combinazione con uno dei segnali di sicurezza indicati nei punti da e) ad h) e che trasmette ulteriori informazioni;

  11. simbolo: un'immagine che rappresenta una determinata situazione e viene impiegata in uno dei segnali di sicurezza indicati ai punti da e) ad h).

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 AGOSTO 1996 N. 493.

Art 3.

Il significato e l'impiego dei colori di sicurezza e di contrasto,

nonche' la forma, l'aspetto ed il significato dei segnali di sicurezza sono fissati nell'allegato I.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 AGOSTO 1996 N. 493.

Art 4.

Per le situazioni di pericolo e per le esigenze di informazioni

previste nell'allegato II debbono essere usati unicamente i segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione e di salvataggio ivi indicati.

Art 4.

PROVVEDIMENTO...

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