Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
Viste le direttive n. 77/576 del 25 luglio 1977 e n. 79/640 del 21 giugno 1979, emanate dal Consiglio delle Comunita' europee, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;
Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano la segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.
Sono escluse dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma:
la segnaletica ferroviaria, stradale, della navigazione fluviale, marittima ed aerea;
la segnaletica per l'immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi;
la segnaletica delle miniere di carbone.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 AGOSTO 1996 N. 493.
Art
2.
Agli effetti del presente decreto si intende per:
segnaletica di sicurezza: una segnaletica che riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione, trasmette mediante un colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza;
colore di sicurezza: un colore al quale viene attribuito un determinato significato relativo alla sicurezza;
colore di contrasto: un colore che si distingue da un colore di sicurezza e trasmette cosi' ulteriori indicazioni;
segnale di sicurezza: un segnale che con la combinazione di forma geometrica, colore e simbolo trasmette un determinato messaggio di sicurezza;
segnale di divieto: un segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo;
segnale di avvertimento: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo;
segnale di prescrizione: un segnale di sicurezza che prescrive un determinato comportamento;
segnale di salvataggio: un segnale di sicurezza che indica, in caso di pericolo, l'uscita di sicurezza, il cammino verso un posto di pronto soccorso o l'ubicazione di un dispositivo di salvataggio;
segnale di informazione: un segnale di sicurezza che trasmette messaggi di sicurezza differenti da quelli dei segnali indicati ai punti da a) ad h);
segnale complementare: un segnale di sicurezza che viene impiegato solo in combinazione con uno dei segnali di sicurezza indicati nei punti da e) ad h) e che trasmette ulteriori informazioni;
simbolo: un'immagine che rappresenta una determinata situazione e viene impiegata in uno dei segnali di sicurezza indicati ai punti da e) ad h).
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 AGOSTO 1996 N. 493.
Art
3.
Il significato e l'impiego dei colori di sicurezza e di contrasto,
nonche' la forma, l'aspetto ed il significato dei segnali di sicurezza sono fissati nell'allegato I.
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 AGOSTO 1996 N. 493.
Art
4.
Per le situazioni di pericolo e per le esigenze di informazioni
previste nell'allegato II debbono essere usati unicamente i segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione e di salvataggio ivi indicati.