DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 800 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/317 relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi

Coming into Force04 Novembre 1982
End of Effective Date30 Novembre 2015
Published date03 Novembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/11/03/082U0800/CONSOLIDATED/20120428
Enactment Date12 Agosto 1982
Official Gazette PublicationGU n.302 del 03-11-1982 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 71/317 del 26 luglio 1971, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;

Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il presente decreto si applica ai pesi di precisione media aventi i seguenti valori nominali:

pesi parallelepipedi: 5, 10, 20 e 50 kg;

pesi cilindrici: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 g; 1, 2, 5 e 10 kg.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 71/317 del 26 luglio 1971, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 kilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 kilogrammi;

Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il presente decreto si applica ai pesi di precisione media aventi i seguenti valori nominali:

pesi parallelepipedi: 5, 10, 20 e 50 kg;

pesi cilindrici: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 g; 1, 2, 5 e 10 kg.

Art 2.

Ai pesi di cui al precedente articolo, descritti e...

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