DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 675 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione

Coming into Force25 Settembre 1982
Enactment Date21 Luglio 1982
Published date24 Settembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/09/24/082U0675/CONSOLIDATED/19980819
Official Gazette PublicationGU n.264 del 24-09-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 79/196 del 6 febbraio 1979, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione;

Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il presente decreto riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o piu' dei seguenti modi di protezione:

immersione in olio "o";

sovrappressione interna "p";

immersione sotto sabbia "q";

custodia a prova di esplosione "d";

sicurezza aumentata "e";

sicurezza intrinseca "i".

Art 2.

Il materiale elettrico di cui al precedente art. 1 puo' essere venduto, circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se e' conforme oltre che alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 anche a quelle del presente decreto.

Art 3.

Ai fini del presente decreto, figurano nell'allegato I le norme armonizzate di cui all'art. 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117.

Art 4.

Ai fini del presente decreto, il marchio distintivo comunitario di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT