DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 875 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/766 relativa alle tavole alcolometriche

Coming into Force30 Novembre 1982
End of Effective Date30 Novembre 2015
Enactment Date10 Settembre 1982
Published date29 Novembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/11/29/082U0875/CONSOLIDATED/20120428
Official Gazette PublicationGU n.328 del 29-11-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 76/766 del 27 luglio 1976, emanata dal Consiglio delle comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche;

Considerato che in data 3 luglio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il presente decreto si applica ai titoli alcolometrici delle miscele di acqua ed alcole, di seguito denominati "titoli alcolometrici".

Art 2.

I titoli alcolometrici indicano in percentuale l'alcole contenuto nella miscela sulla base delle definizioni dell'allegato al presente decreto.

Art 3.

I titoli alcolometrici sono determinati in base alle tavole alcolometriche elaborate servendosi della formula indicata nell'allegato al presente decreto e delle misure effettuate con alcolometri o densimetri per alcole muniti dei marchi e dei contrassegni (CEE), oppure con strumenti che forniscono un grado di precisione almeno equivalente.

Sono riconosciuti validi i titoli alcolometrici determinati con i metodi predetti presso uno Stato membro della Comunita'.

Art 4.

I simboli dei titoli alcolometrici conformi al presente decreto sono i seguenti:

"% vol" per il titolo alcolometrico volumico;

"% mas" per il titolo alcolometrico massico.

Art 5.

E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000 chiunque contravviene alle disposizioni del...

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