DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 799 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/347 relativa alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali

Coming into Force04 Novembre 1982
End of Effective Date30 Novembre 2015
Published date03 Novembre 1982
Enactment Date12 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/11/03/082U0799/CONSOLIDATED/20120428
Official Gazette PublicationGU n.302 del 03-11-1982 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 71/347 del 12 ottobre 1971, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali;

Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del presente decreto:

  1. Per "peso ettolitrico CEE" di un dato cereale si intende una caratteristica specifica dello stesso cereale definita dal rapporto tra la sua massa espressa in kilogrammi ed il suo volume espresso in ettolitri, ottenuto effettuando la misurazione con uno strumento e secondo un metodo conformi al presente decreto.

  2. Per "peso ettolitrico CEE di riferimento" si intende il peso ettolitrico CEE ottenuto effettuando la misurazione con un uno strumento campione, comunitario o di uno Stato membro della CEE, costruito ed impiegato in conformita' di quanto stabilito ai capitoli I e II dell'allegato I al presente decreto.

2.1. Il peso ettolitrico CEE di riferimento si esprime in chilogrammi per ettolitro, con due decimali.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 71/347 del 12 ottobre 1971, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali;

Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del presente decreto:

  1. Per "peso ettolitrico CEE" di un dato cereale si intende una caratteristica specifica dello stesso cereale definita dal rapporto tra la sua massa espressa in kilogrammi ed il suo volume espresso in ettolitri, ottenuto effettuando la misurazione con uno strumento e secondo un metodo conformi al presente decreto.

  2. Per "peso ettolitrico CEE di riferimento" si intende il peso ettolitrico CEE ottenuto effettuando la misurazione con un uno strumento campione, comunitario o di uno Stato membro della CEE, costruito ed impiegato in conformita' di quanto stabilito ai capitoli I e II dell'allegato I al presente decreto.

2.1. Il peso ettolitrico CEE di riferimento si esprime in kilogrammi per ettolitro, con due decimali.

Art 2.

Lo strumento campione comunitario di cui al punto 2 dell'art. 1 e' depositato presso il servizio metrico della Repubblica federale di Germania.

La verifica e la taratura dello strumento campione nazionale e' effettuata almeno ogni dieci anni, in conformita' delle prescrizioni dell'allegato I, procedendo ad un confronto con lo strumento campione comunitario mediante uno strumento campione trasportabile dello stesso tipo.

Gli strumenti campione trasportabili sono privi del dispositivo di pesatura e sono identici, nelle rimanenti caratteristiche, agli strumenti campione comunitario e degli Stati membri della CEE.

Art 3.

La denominazione "peso ettolitrico CEE" puo' essere utilizzata in commercio solo per caratterizzare i cereali che sono stati misurati con strumenti che possiedono i requisiti prescritti dal presente decreto.

Per il commercio dei cereali tra gli Stati membri della CEE, la caratteristica designata con il termine "peso ettolitrico" puo' essere esclusivamente "il peso ettolitrico CEE" di cui al punto 1 dell'art. 1.

Art 4.

Per la determinazione del peso ettolitrico CEE dei cereali devono essere utilizzati in commercio strumenti di misura sottoposti al controllo CEE, muniti dei relativi marchi e contrassegni CEE. A tali strumenti si applica la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee numero 71/316.(*)

Il controllo CEE dei predetti strumenti comprende la approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE, da attuare secondo le modalita' e...

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