DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1982, n. 475 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/98 che modifica le direttive (CEE) numeri 64/432, 72/461 e 72/462 nel settore veterinario

Coming into Force28 Luglio 1982
Published date27 Luglio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/07/27/082U0475/ORIGINAL
Enactment Date05 Giugno 1982
Official Gazette PublicationGU n.204 del 27-07-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 77/98 del 21 dicembre 1976, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente modifiche alle direttive n. 64/432/CEE, n. 72/461/CEE e n. 72/462/CEE nel settore veterinario;

Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 11 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati, e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita' e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

L'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e' sostituito dal seguente:

"Gli scambi di animali da allevamento, da produzione e da macello, appartenenti alla specie bovina e suina, tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea, sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute:

1) nella direttiva n. 64/432/CEE adottata dal Consiglio della Comunita' economica europea il 26 giugno 1964, modificata con le direttive del Consiglio n. 66/600/CEE del 25 ottobre 1966, n. 70/300/CEE del 13 luglio 1970, n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971 e successiva rettifica pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' economica europea n. L. 179 del 9 agosto 1971 e n. 77/98/CEE del 21 dicembre 1976;

2) nella direttiva della commissione della Comunita' economica europea VI/COM(65) 186 del 13 maggio 1965;

3) nella decisione n. 78/78/CEE adottata dalla commissione della Comunita' economica europea il 23 dicembre 1977".

Art 2.

Dopo l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e' inserito il seguente articolo:

Art. 10-bis. - Gli animali da macello, da allevamento e da produzione sono...

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