DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 691 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati

Coming into Force01 Ottobre 1982
Enactment Date23 Agosto 1982
Published date30 Settembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/09/30/082U0691/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.270 del 30-09-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 75/439 del 16 giugno 1975, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente l'eliminazione degli oli usati;

Considerato che in data 10 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', di grazia e giustizia, delle finanze e delle partecipazioni statali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Ai fini del presente decreto, per olio usato s'intende ogni prodotto usato, fluido o liquido, composto interamente o parzialmente di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio e le emulsioni.

Art 2.

La detenzione e la raccolta per la riutilizzazione nonche' l'eliminazione degli oli usati sono disciplinate dal presente decreto.

Alle attivita' di cui al comma precedente si applicano le norme vigenti in materia di tutela delle acque, dell'aria, del suolo e del sottosuolo dall'inquinamento.

Resta, comunque, vietata ogni immissione, non disciplinata dalle norme di cui al precedente comma, di oli usati ovvero di residui risultanti dalla trasformazione degli oli usati nelle acque interne superficiali, nelle acque sotterranee, nelle acque costiere e nelle canalizzazioni, nonche' sul suolo e nel sottosuolo.

Art 3.

A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto, di cui al terzo comma dell'art. 4, chiunque ottiene oli usati, compresi quelli che derivano da lubrificanti utilizzati in usi ammessi ad agevolazioni ed esenzioni fiscali, e' obbligato al loro stivaggio in modo idoneo ad evitarne la contaminazione con sostanze estranee, ed al loro conferimento al consorzio di cui al successivo art. 4, secondo le modalita' dal consorzio stesso indicate.

Gli oli usati contenenti acqua e altre impurita' in misura complessivamente superiore ad un limite massimo da fissarsi nello statuto del consorzio devono essere sottoposti, a cura del detentore, prima del conferimento, ad un...

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