DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2000, n. 253 - Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri

Coming into Force26 Settembre 2000
End of Effective Date28 Febbraio 2010
Published date11 Settembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/09/11/000G0303/CONSOLIDATED/20100213
Enactment Date28 Luglio 2000
Official Gazette PublicationGU n.212 del 11-09-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, della citata legge;

Visto il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Nel presente decreto legislativo si intende per:

  1. "direttiva", la direttiva n. 97/5/CE del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri;

  2. "banca", l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;

  3. "altro ente", ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che, nell'ambito della propria attivita' effettua bonifici transfrontalieri;

  4. "ente", una banca o un altro ente; ai fini degli articoli 4, 5 e 6 le succursali di una stessa banca ubicate in diversi Stati membri dell'Unione europea, che partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero, sono considerate enti distinti;

  5. "ente intermediario", l'ente, diverso dall'ente dell'ordinante o da quello del beneficiario, che prende parte all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero;

  6. "cliente" a seconda dei casi, l'ordinante o il beneficiario;

  7. "cause di forza maggiore", circostanze anormali e imprevedibili, esterne al soggetto che le adduce, le cui conseguenze non sono evitabili nonostante l'ordinaria diligenza;

  8. "giorno lavorativo bancario", un giorno di operativita' delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel quale siano operative le banche centrali nazionali di tutti i Paesi in cui siano insediati gli enti che partecipano all'operazione di bonifico transfrontaliero;

  9. "bonifico transfrontaliero", l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere;

  10. "mettere a disposizione", atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facolta' di disporre del denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi;

  11. "ordine di bonifico transfrontaliero", l'incarico di eseguire un bonifico transfrontaliero, impartito in qualunque forma da un ordinante a un ente;

  12. "ordinante", la persona fisica o giuridica diversa da una banca o da un altro ente che impartisce l'ordine di eseguire un bonifico transfrontaliero a favore di un beneficiario;

  13. "beneficiario", la persona fisica o giuridica a favore della quale e' messo a disposizione l'importo del bonifico transfrontaliero;

  14. "interesse legale", il tasso di interesse previsto dall'articolo 1284 del codice civile;

  15. "data di accettazione", la data in cui ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente per dare esecuzione a un ordine di bonifico transfrontaliero.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 11

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bonifici transfrontalieri denominati nelle valute degli Stati membri dell'Unione, nelle valute dei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e in euro di ammontare non superiore a 50.000 euro o un controvalore equivalente eseguiti da una banca o da un altro ente.

  2. Le disposizioni del presente decreto possono essere derogate dalle parti solo in senso piu' favorevole al cliente.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 11

Art 3.

Obblighi di informazione

  1. Gli enti rendono pubbliche in via preventiva le informazioni concernenti le condizioni praticate per le operazioni di bonifico transfrontaliero; tali condizioni devono rispondere a criteri di rapidita', economicita' e sicurezza dei bonifici transfrontalieri. Le informazioni includono almeno quanto segue:

    1. il termine entro il quale, in esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero impartito all'ente, i fondi sono accreditati sul conto dell'ente del beneficiario. Deve essere chiaramente indicato il momento iniziale di tale periodo;

    2. il termine entro il quale, in caso di ricevimento di un bonifico transfrontaliero, i fondi accreditati sul conto dell'ente sono messi a disposizione del beneficiario;

    3. le modalita' di calcolo di tutte le commissioni e spese a carico del cliente a favore dell'ente;

    4. l'eventuale data di valuta applicata dall'ente;

    5. l'indicazione delle procedure di reclamo e di ricorso offerte ai clienti e delle modalita' per accedervi, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8 e 9;

    6. l'indicazione del tasso di cambio.

  2. Gli enti forniscono a ciascun cliente una chiara e completa informativa scritta, eventualmente anche per via elettronica, successivamente all'esecuzione del bonifico, a meno che questi non vi rinuncino espressamente e specificamente per iscritto. Le informazioni includono almeno quanto segue:

    1. un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico transfrontaliero;

    2. ...

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