IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, della citata legge;
Visto il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni
Nel presente decreto legislativo si intende per:
"direttiva", la direttiva n. 97/5/CE del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri;
"banca", l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
"altro ente", ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che, nell'ambito della propria attivita' effettua bonifici transfrontalieri;
"ente", una banca o un altro ente; ai fini degli articoli 4, 5 e 6 le succursali di una stessa banca ubicate in diversi Stati membri dell'Unione europea, che partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero, sono considerate enti distinti;
"ente intermediario", l'ente, diverso dall'ente dell'ordinante o da quello del beneficiario, che prende parte all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero;
"cliente" a seconda dei casi, l'ordinante o il beneficiario;
"cause di forza maggiore", circostanze anormali e imprevedibili, esterne al soggetto che le adduce, le cui conseguenze non sono evitabili nonostante l'ordinaria diligenza;
"giorno lavorativo bancario", un giorno di operativita' delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel quale siano operative le banche centrali nazionali di tutti i Paesi in cui siano insediati gli enti che partecipano all'operazione di bonifico transfrontaliero;
"bonifico transfrontaliero", l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere;
"mettere a disposizione", atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facolta' di disporre del denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi;
"ordine di bonifico transfrontaliero", l'incarico di eseguire un bonifico transfrontaliero, impartito in qualunque forma da un ordinante a un ente;
"ordinante", la persona fisica o giuridica diversa da una banca o da un altro ente che impartisce l'ordine di eseguire un bonifico transfrontaliero a favore di un beneficiario;
"beneficiario", la persona fisica o giuridica a favore della quale e' messo a disposizione l'importo del bonifico transfrontaliero;
"interesse legale", il tasso di interesse previsto dall'articolo 1284 del codice civile;
"data di accettazione", la data in cui ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente per dare esecuzione a un ordine di bonifico transfrontaliero.