Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato del servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita';
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare gli articoli 1 e 24, nonche' l'allegato A;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente decreto si applicano, nel rispetto delle vigenti normative in materia di ordine pubblico e di sicurezza negli aeroporti, ai servizi di assistenza a terra individuati in allegato A, prestati negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale.
Art
4.
Accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, negli aeroporti con traffico annuale pari o superiore a 3 milioni di passeggeri o a 75 mila tonnellate di merci e negli aeroporti che nel corso dei sei mesi antecedenti il 1 aprile o il 1 ottobre dell'anno precedente hanno avuto un traffico pari o superiore a 2 milioni di passeggeri od a 50 mila tonnellate di merci, e' riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 13.
L'E.N.A.C., per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacita' o allo spazio disponibile nell'aeroporto, puo' limitare il numero dei prestatori per le categorie di servizi di assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista, assistenza carburante e olio, assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile. In ogni caso il numero dei prestatori non puo' essere inferiore a due, per ciascuna delle categorie di servizi sottoposte a limitazione. E' comunque garantita a tutti gli utenti, indipendentemente dalle parti di aeroporto a loro assegnate, l'effettiva scelta tra almeno due prestatori di servizi di assistenza a terra.
A decorrere dal 1 gennaio 2001, almeno uno dei prestatori non deve essere controllato direttamente o indirettamente ne' dall'ente di gestione, ne' da un vettore che abbia trasportato piu' del 25% dei passeggeri o delle merci registrati nell'aeroporto durante l'anno precedente a quello in cui viene effettuata la selezione dei prestatori, ne' da un ente che controlla o che e' controllato direttamente o indirettamente dall'ente di gestione o dal vettore interessati.
La richiesta, sulla base della normativa comunitaria, di eventuale differimento dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 e' formulata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'E.N.A.C.
Art
7.
Separazione delle attivita'
L'ente di gestione, il vettore e il prestatore, che forniscono servizi di assistenza a terra, operano la separazione contabile tra le attivita' legate alla fornitura di tali servizi e le altre attivita' da loro esercitate.
La separazione contabile relativa alle attivita' di cui al comma 1 e' certificata secondo la legislazione vigente. Il certificatore, in particolare, verifica l'assenza di flussi finanziari tra l'attivita' di assistenza a terra e le altre attivita' esercitate dall'ente di gestione.