DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 1999, n. 18 - Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'

Coming into Force05 Febbraio 1999
Published date04 Febbraio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/02/04/099G0058/CONSOLIDATED/20070217
Enactment Date13 Gennaio 1999
Official Gazette PublicationGU n.28 del 04-02-1999 - Suppl. Ordinario n. 29
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato del servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita';

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare gli articoli 1 e 24, nonche' l'allegato A;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nel rispetto delle vigenti normative in materia di ordine pubblico e di sicurezza negli aeroporti, ai servizi di assistenza a terra individuati in allegato A, prestati negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. aeroporto, qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso puo' comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonche' gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

  2. sistema aeroportuale, un raggruppamento di due o piu' aeroporti che servono la stessa citta' o lo stesso agglomerato urbano, come indicato nel regolameto (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992;

  3. ente di gestione, il soggetto cui e' affidato, insieme ad altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attivita' dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;

  4. utente di aeroporto o vettore, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta, merci, da e per l'aeroporto considerato;

  5. assistenza a terra, il servizio, tra quelli elencati nell'allegato A, reso in un aeroporto a un utente;

  6. autoassistenza a terra o autoproduzione, la situazione nella quale un utente fornisce direttamente a se' stesso una o piu' categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione dei servizi stessi; non sono considerati terzi fra loro gli utenti di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro, ovvero la cui partecipazione in ciascuno degli altri e' detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente;

  7. prestatore di servizi di assistenza a terra, qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce a terzi una o piu' categorie di servizi di assistenza a terra;

  8. E.N.A.C., l'Ente nazionale per l'aviazione civile, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art 3.

Ente di gestione

  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, qualora la gestione e l'esercizio di un aeroporto o di un sistema aeroportuale siano di competenza di enti distinti, ognuno di essi e' considerato come facente parte dell'ente di gestione.

  2. Qualora un unico ente di gestione gestisca diversi aeroporti o sistemi aeroportuali, ogni aeroporto o sistema aeroportuale e' considerato separatamente.

  3. L'ente di gestione assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l'attivita' dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione.

Art 4.

Accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, negli aeroporti con traffico annuale pari o superiore a 3 milioni di passeggeri o a 75 mila tonnellate di merci e negli aeroporti che nel corso dei sei mesi antecedenti il 1 aprile o il 1 ottobre dell'anno precedente hanno avuto un traffico pari o superiore a 2 milioni di passeggeri od a 50 mila tonnellate di merci, e' riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 13.

  2. L'E.N.A.C., per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacita' o allo spazio disponibile nell'aeroporto, puo' limitare il numero dei prestatori per le categorie di servizi di assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista, assistenza carburante e olio, assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile. In ogni caso il numero dei prestatori non puo' essere inferiore a due, per ciascuna delle categorie di servizi sottoposte a limitazione. E' comunque garantita a tutti gli utenti, indipendentemente dalle parti di aeroporto a loro assegnate, l'effettiva scelta tra almeno due prestatori di servizi di assistenza a terra.

  3. A decorrere dal 1 gennaio 2001, almeno uno dei prestatori non deve essere controllato direttamente o indirettamente ne' dall'ente di gestione, ne' da un vettore che abbia trasportato piu' del 25% dei passeggeri o delle merci registrati nell'aeroporto durante l'anno precedente a quello in cui viene effettuata la selezione dei prestatori, ne' da un ente che controlla o che e' controllato direttamente o indirettamente dall'ente di gestione o dal vettore interessati.

  4. La richiesta, sulla base della normativa comunitaria, di eventuale differimento dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 e' formulata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'E.N.A.C.

Art 5.

Autoassistenza

  1. Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 e nei casi di limitazione all'accesso di cui all'articolo 12, comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' consentita, in tutti gli aeroporti aperti al traffico commerciale, l'effettuazione dei servizi aeroportuali a terra da parte del vettore in regime di autoassistenza.

  2. Negli aeroporti con traffico annuale pari o superiore a 1 milione di passeggeri o a 25 mila tonnellate di merce, l'E.N.A.C., nel rispetto dei criteri di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, su richiesta dell'ente di gestione, puo' limitare, per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacita' o allo spazio disponibile in aeroporto, il numero dei soggetti autorizzati all'effettuazione dell'autoassistenza per le categorie di servizi dell'assistenza bagagli, dell'assistenza operazioni in pista, dell'assistenza carburante, dell'assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito tra l'aerostazione e l'aeromobile, garantendone l'effettuazione da parte di almeno due richiedenti.

  3. Negli aeroporti con traffico annuale inferiore a un milione di passeggeri o a 25 mila tonnellate di merci, l'E.N.A.C. puo' escludere, nel rispetto dei criteri e con le modalita' di cui al comma 2, dal regime di autoassistenza i servizi elencati al medesimo comma 2.

Art 6.

Estensione

  1. Fatto salvo quanto stabilito negli articoli 4 e 5, le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2001 ad ogni aeroporto aperto al traffico commerciale avente un traffico annuale pari o superiore a 2 milioni di passeggeri o a 50 mila tonnellate di merci.

Art 7.

Separazione delle attivita'

  1. L'ente di gestione, il vettore e il prestatore, che forniscono servizi di assistenza a terra, operano la separazione contabile tra le attivita' legate alla fornitura di tali servizi e le altre attivita' da loro esercitate.

  2. La separazione contabile relativa alle attivita' di cui al comma 1 e' certificata secondo la legislazione vigente. Il certificatore, in particolare, verifica l'assenza di flussi finanziari tra l'attivita' di assistenza a terra e le altre attivita' esercitate dall'ente di gestione.

Art 8.

Comitato degli utenti

  1. Per ciascun aeroporto, l'ente di gestione, entro sei mesi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT