DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 91 - Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

Coming into Force18 Aprile 1993
End of Effective Date15 Giugno 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/04/03/093G0136/CONSOLIDATED/20010601
Enactment Date03 Marzo 1993
Published date03 Aprile 1993
Official Gazette PublicationGU n.78 del 03-04-1993 - Suppl. Ordinario n. 34
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/219/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, concernente l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1› marzo 1993;

Sulla proposta del Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Il presente decreto stabilisce le misure per l'impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati, volte a tutelare la sa- lute dell'uomo e dell'ambiente.

  2. Il Ministro della sanita' coordina le attivita' amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle misure contenute nel presente decreto, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 206

Art 2.
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

  1. microorganismo: ogni entita' microbiologica cellulare o non cellulare capace di replicarsi e di trasferire materiale genetico;

  2. microorganismo geneticamente modificato: un microorganismo il cui materiale genetico e' stato modificato in un modo che non avviene in natura mediante incrocio e/o ricombinazione naturale. Nell'ambito di tale definizione:

    1) la modificazione genetica avviene almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1;

    2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2, non sono con- siderate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;

  3. impiego confinato: ogni operazione nella quale i microorganismi sono modificati geneticamente o nella quale tali microorganismi geneticamente modificati sono messi in coltura, stoccati, utilizzati, trasportati, distrutti o smaltiti e per la quale vengono usate barriere fisiche, o una combinazione di barriere fisiche e barriere chimiche e/o biologiche, al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente;

  4. operazione di tipo A: le operazioni che sono eseguite per l'insegnamento, la ricerca, lo sviluppo o altri scopi non industriali o non commerciali e che sono operazioni su piccola scala;

  5. operazione di tipo B: le operazioni diverse da quelle di tipo A;

  6. incidente: ogni evento imprevisto che comporti una disseminazione significativa e non intenzionale di microorganismi geneticamente modificati nel corso del loro impiego confinato e che possa mettere in pericolo, con effetto immediato o differito, la sa- lute dell'uomo o dell'ambiente;

  7. utilizzatore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile dell'impiego confinato di microorganismi modificati geneticamente;

  8. notifica: la presentazione al Ministero della sanita' di documenti contenenti le prescritte informazioni.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 206

Art 3.
  1. Il presente decreto non si applica qualora la modificazione genetica sia ottenuta con l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I B.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 206

Art 4.
  1. Ai sensi del presente decreto i microorganismi modificati geneticamente sono classificati nel modo seguente:

    1. gruppo I: i microorganismi che soddisfano i criteri dell'allegato II;

    2. gruppo II: i microorganismi diversi da quelli del gruppo I.

  2. Per le operazioni di tipo A taluni dei criteri di cui all'allegato II possono essere applicabili ai fini della classificazione di un particolare microorganismo geneticamente modificato. In tal caso la classificazione e' operata dall'utilizzatore in via provvisoria e il Ministero della sanita' applica criteri appropriati che permettano di ottenere la maggior equivalenza possibile.

  3. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri di cui all'art. 1, comma 2, si provvede a determinare e ad aggiornare i criteri di classificazione di cui i commi 1 e 2, in relazione alle determinazioni delle Comunita' europee ovvero sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Comitato scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

  4. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri di cui all'art. 1, comma 2, e' data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunita' europee nella parte in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.

  5. Copia dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 206

Art 5.
  1. Il presente decreto si applica alle operazioni di stoccaggio, di trasporto, alla distruzione o allo smaltimento di microorganismi geneticamente modificati immessi sul mercato ove non siano operanti direttive comunitarie che assicurano una specifica valutazione del rischio di tipo equivalente a quella prevista dal presente decreto.

  2. Gli articoli da 7 a 12 non si applicano al trasporto di microorganismi geneticamente modificati su strade pubbliche, per ferrovia, per via navigabile interna, per mare o per via aerea.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 206

Art 6.
  1. L'utilizzatore adotta tutte le misure necessarie ad evitare gli effetti negativi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente derivanti dall'impiego confinato di microorganismi modificati geneticamente.

  2. A tal fine l'utilizzatore effettua una valutazione preventiva dell'impiego confinato e dei relativi rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

  3. Nell'effettuare la valutazione di cui al comma 2 l'utilizzatore, in particolare, tiene conto dei parametri stabiliti all'allegato III, ove pertinenti, per qualsiasi microorganismo geneticamente modificato che egli intenda impiegare.

  4. L'utilizzatore tiene a disposizione dei Ministeri competenti la documentazione della valutazione di cui ai commi 2 e 3 e ne trasmette una sintesi al Ministero della sanita' in quanto parte della notifica ai sensi degli articoli 8, 9 e 10.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 206

Art 7.
  1. L'utilizzatore di microorganismi geneticamente modificati del gruppo I e' tenuto ad applicare i princi'pi di buona prassi microbiologica e ad osservare le seguenti regole di sicurezza e di igiene del lavoro:

    1. mantenere al piu' basso livello tecnicamente praticabile l'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici dei luoghi di lavoro e dell'ambiente;

    2. applicare alla fonte misure di controllo tecnico e completarle, se necessario, con abiti e mezzi appropriati per la protezione personale;

    3. verificare e mantenere efficienti le misure e i dispositivi di controllo;

    4. controllare, se necessario, la presenza di organismi vitali al di fuori del confinamento fisico primario;

    5. curare la formazione del personale;

    6. istituire apposite commissioni per la sicurezza biologica;

    7. predisporre ed applicare regolamenti interni per la sicurezza del personale.

  2. L'utilizzatore di microorganismi geneticamente modificati del gruppo II e' tenuto ad applicare, oltre alle disposizioni di cui al comma 1, le misure di confinamento stabilite all'allegato IV ove ne ricorrano i presupposti.

  3. Le misure di confinamento applicate vengono almeno annualmente riesaminate dall'utilizzatore per tener conto delle nuove conoscenze tecniche o scientifiche in materia di confinamento e di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

  4. L'utilizzatore, ultimato il riesame ai sensi del comma 3, invia una relazione documentata al Ministro della sanita'.

Art 7.
  1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 1994, N. 626.

  2. L'utilizzatore di microorganismi geneticamente modificati del gruppo II e' tenuto ad applicare, oltre alle disposizioni di cui al comma 1, le misure di confinamento stabilite all'allegato IV ove ne ricorrano i presupposti.

  3. Le misure di confinamento applicate vengono almeno annualmente riesaminate dall'utilizzatore per tener conto delle nuove conoscenze tecniche o scientifiche in materia di confinamento e di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

  4. L'utilizzatore, ultimato il riesame ai sensi del comma 3, invia una relazione documentata al Ministro della sanita'.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 206

Art 8.
  1. L'utilizzatore che intenda procedere per la prima volta, in un impianto specifico, all'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati e' tenuto a darne preventiva notifica, contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato V A, al...

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