DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 85 - Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Coming into Force26 Maggio 2016
Published date25 Maggio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/05/25/16G00094/ORIGINAL
Enactment Date19 Maggio 2016
Official Gazette PublicationGU n.121 del 25-05-2016 - Suppl. Ordinario n. 16
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31, 32, 33 e 35;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 20);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione e definizioni

  1. Il presente decreto, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante, si applica ai seguenti prodotti, di seguito indicati unitariamente anche come «prodotti»:

    a) apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

    b) dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione;

    c) componenti destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione di cui alla lettera a).

  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

    a) alle apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente medico;

    b) agli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione e' dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili;

    c) agli apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico e non commerciale, ove un'atmosfera potenzialmente esplosiva puo' essere provocata solo raramente e unicamente da una fuga accidentale di gas;

    d) ai dispositivi di protezione individuale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;

    e) alle navi marittime e alle unita' mobili off-shore, nonche' alle attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unita';

    f) ai mezzi di trasporto, quali veicoli e i loro rimorchi, destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea, sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e ai mezzi di trasporto di merci per via aerea, su reti stradali o ferroviarie oppure per via navigabile; i veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva non sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto;

    g) ai prodotti contemplati dall'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  3. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) «apparecchi»: le macchine, le apparecchiature, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla generazione, al trasporto, allo stoccaggio, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e/o alla trasformazione di materiale e che, a causa delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un'esplosione;

    b) «sistemi di protezione»: dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi, la cui funzione e' bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita, messi a disposizione sul mercato separatamente come sistemi con funzioni autonome;

    c) «componenti»: tutte le parti essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione, prive tuttavia di funzione autonoma;

    d) «atmosfera esplosiva»: una miscela contenente aria, a condizioni atmosferiche, sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'intera miscela non bruciata;

    e) «atmosfera potenzialmente esplosiva»: un'atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa di condizioni locali e operative;

    f) «gruppo di apparecchi I»: apparecchi destinati a lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie, passibili di essere esposti al rischio di sprigionamento di grisu' e/o di polveri combustibili, comprendenti gli apparecchi appartenenti alle categorie M1 ed M2 di cui all'allegato I;

    g) «gruppo di apparecchi II»: apparecchi destinati a essere utilizzati in altri siti passibili di essere messi in pericolo da atmosfere esplosive, comprendenti apparecchi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 di cui all'allegato I;

    h) «categoria di apparecchi»: la classificazione di apparecchi, in ogni gruppo di apparecchi, specificata all'allegato I, che determina il livello di protezione richiesto;

    i) «uso previsto»: l'uso di un prodotto prescritto dal fabbricante assegnando l'apparecchio a un particolare gruppo o categoria di apparecchi o fornendo tutte le indicazioni necessarie per il funzionamento sicuro di un sistema protettivo, dispositivo o componente;

    l) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura sul mercato dell'Unione, nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito, consumato o usato;

    m) «commercializzazione»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

    n) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio o lo utilizza a fini propri;

    o) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

    p) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che commercializzi sul mercato UE un prodotto originario di un Paese terzo;

    q) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto a disposizione sul mercato;

    r) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

    s) «specificazione tecnica»: un documento che prescriva i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti da un prodotto;

    t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

    u) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

    v) «organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo di accreditamento nazionale quale definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

    z) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare che le prescrizioni specifiche della presente direttiva relative a un prodotto sono state rispettate;

    aa) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', come tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

    bb) «richiamo»: un provvedimento mirante a ottenere la restituzione di un prodotto, gia' messo a disposizione dell'utente finale;

    cc) «ritiro»: indica un provvedimento mirante a impedire che un prodotto, presente nella catena della fornitura, sia messo a disposizione sul mercato;

    dd) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: indica una normativa dell'Unione che mira ad armonizzare le condizioni della commercializzazione dei prodotti;

    ee) «marcatura CE»: indica il marchio...

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