DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. (11G0097)

Coming into Force12 Maggio 2011
Published date27 Aprile 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/04/27/011G0097/CONSOLIDATED/20201130
Enactment Date11 Aprile 2011
Official Gazette PublicationGU n.96 del 27-04-2011
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 36, nonche' l'allegato B;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE»;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attivita' amministrative finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, attuativo della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo d'applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di eta' inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I.

  2. Il presente decreto non si applica:

  1. alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;

  2. alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;

  3. ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;

  4. alle macchine a vapore giocattolo;

  5. alle fionde e alle catapulte.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario;

c) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

d) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

e) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo;

f) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo;

g) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

h) norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

i) normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

l) accreditamento: lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008;

m) valutazione della conformita': il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettati;

n) organismo di valutazione della conformita': un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

o) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un giocattolo che e' gia' stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

p) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura;

q) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti adottati dalle autorita' competenti per garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;

r) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;

s) prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che puo' essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;

t) giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che puo' essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;

u) giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che e' in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua;

v) velocita' di progetto: tipica velocita' operativa potenziale determinata dalla progettazione del giocattolo;

z) gioco di attivita': un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attivita' e che e' destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attivita': arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;

aa) giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di eta' e sotto la supervisione di un adulto;

bb) gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo e' quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi;

cc) kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo e' quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami;

dd) gioco gustativo: un gioco il cui scopo e' quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi;

ee) danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine;

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