DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 313 - Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Coming into Force20 Ottobre 1991
Published date05 Ottobre 1991
Enactment Date27 Settembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/10/05/091G0354/CONSOLIDATED/20110427
Official Gazette PublicationGU n.234 del 05-10-1991
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi apparecchi di installazione d'uso ed altri accessori.

  2. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I.

  3. Per immissione sul mercato si intende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito del giocattolo.

Art 2.

Condizioni di sicurezza

  1. I giocattoli debbono essere fabbricati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, per una durata d'impiego prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

  2. Il disposto del comma 1 e' osservato se i giocattoli rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

Art 3.

Presunzione di conformita'

  1. Si presumono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2 i giocattoli fabbricati in conformita' alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie.

  2. Per quanto riguarda i giocattoli fabbricati in Italia le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono ema- nate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

  3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai precedenti commi non siano state integralmente osservate, o quando non esistano, i giocattoli possono essere immessi sul mercato soltanto dopo aver ricevuto un attestato CE del tipo, con il quale un organismo, autorizzato ai sensi dell'art. 6, dichiara la conformita' dei giocattoli ai requisiti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 2.

Art 3.

Presunzione di conformita'

  1. Si presumono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 e dell'articolo 8 dell'art. 2 i giocattoli fabbricati in conformita' alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie.

  2. Per quanto riguarda i giocattoli fabbricati in Italia le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono ema- nate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

  3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai precedenti commi non siano state integralmente osservate, o quando non esistano, i giocattoli possono essere immessi sul mercato soltanto dopo aver ricevuto un attestato CE del tipo, con il quale un organismo, autorizzato ai sensi dell'art. 6, dichiara la conformita' dei giocattoli ai requisiti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 2.

3-bis. Se i giocattoli sono disciplinati da altre disposizioni rela- tive ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta conformita' dei giocattoli anche alle altre disposizioni. Tuttavia nel caso in cui una o piu' delle suddette disposizioni lascino al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformita' del giocatolo alle disposizioni applicate dal fabbricante; in questo caso i riferimenti devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano il giocattolo o, in alternativa, riportati sull'imballaggio.

Art 4.

Marchio "CE"

  1. Non possono essere immessi sul mercato i giocattoli privi del marchio CE, consistente nel simbolo "CE".

  2. Il marchio CE e' apposto sul giocattolo dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita' europea. Con l'apposizione del marchio il fabbricante o il mandatario attestano sotto la loro responsabilita' che il giocattolo e' stato fabbricato in conformita' alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, oppure che e' conforme al modello approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 3.

  3. E' vietato apporre sui giocattoli marchi o iscrizioni che possono essere confusi con il marchio CE.

Art 4.

Marchio "CE"

  1. Non possono essere immessi sul mercato i giocattoli privi del marcatura CE, consistente nel simbolo "CE".

  2. Il marcatura CE e' apposto sul giocattolo dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita' europea. Con l'apposizione del marchio il fabbricante o il mandatario attestano sotto la loro responsabilita' che il giocattolo e' stato fabbricato in conformita' alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, oppure che e' conforme al modello approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 3.

3. E' vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sui giocattoli, sul loro imballaggio o su una etichetta, puo' essere apposto ogni altro marchio, purche' esso non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.

Art 5.

Indicazioni sui giocattoli

  1. Sul giocattolo o sul suo imballaggio, in maniera visibile, leggibile e indelebile, devono essere apposti il marchio CE, il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonche' l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunita' economica europea, anche in forma abbreviata purche' consenta una identificazione semplice e agevole, nonche' le avvertenze e le precauzioni da usare secondo il dettato dell'allegato IV.

  2. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o composti da elementi di piccole dimensioni, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere apposte su un'etichetta o su un foglio informativo allegato al giocattolo. Qualora le indicazioni di cui ai commi precedenti non siano apposte sul giocattolo occorre richiamare l'attenzione del consumatore sull'utilita' di conservarle.

  3. Il foglio informativo, le avvertenze e le precauzioni debbono essere redatte in lingua italiana.

Art 5.

Indicazioni sui giocattoli

  1. Sul giocattolo o sul suo imballaggio, in maniera visibile, leggibile e indelebile, devono essere apposti il marcatura CE, il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonche' l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunita' economica europea, anche in forma abbreviata purche' consenta una identificazione semplice e agevole, nonche' le avvertenze e le precauzioni da usare secondo il dettato dell'allegato IV.

  2. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o composti da elementi di piccole dimensioni, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere apposte su un'etichetta o su un foglio informativo allegato al giocattolo. Qualora le indicazioni di cui ai commi precedenti non siano apposte sul giocattolo occorre richiamare l'attenzione del consumatore sull'utilita' di conservarle.

  3. Il foglio informativo, le avvertenze e le precauzioni debbono essere redatte in lingua italiana.

Art 6.

Certificazione CE

  1. La certificazione CE e' la procedura con la quale un organismo autorizzato constata e attesta che il modello di un giocattolo soddisfa ai requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 2, rilasciando un attestato CE.

Art 7.

Organismi autorizzati alla certificazione CE

  1. Per essere autorizzato ad effettuare le certificazioni CE, l'organismo interessato deve farne istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalita', che saranno indicate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ispettorato tecnico dell'industria provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica del possesso dei requisiti essenziali di cui all'allegato III. E' considerato titolo di valutazione delle capacita' tecniche l'accreditamento dell'organismo da parte di un ente specializzato.

  2. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'attivita' degli organismi autorizzati.

  4. Se un organismo autorizzato non soddisfa piu' i requisiti minimi di cui all'allegato III, l'autorizzazione e' revocata.

  5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione CEE l'elenco degli organismi autorizzati ed ogni successiva variazione. Informa altresi' regolarmente la Commissione CEE in merito all'attivita' svolta dagli organismi autorizzati e ogni tre anni le trasmette una relazione sulla applicazione del presente decreto.

Art 7.

Organismi autorizzati alla certificazione CE

  1. Per essere autorizzato ad effettuare le certificazioni CE, l'organismo interessato deve farne istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato...

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