DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 116 - Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE

Coming into Force05 Luglio 2008
Published date04 Luglio 2008
Enactment Date30 Maggio 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/07/04/008G0138/CONSOLIDATED/20130820
Official Gazette PublicationGU n.155 del 04-07-2008
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;

Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, che prevede, tra l'altro, agli articoli 76 e 77, il raggiungimento di obiettivi di qualita' ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008;

Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della Camera dei deputati;

Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si e' espressa nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualita' delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

  2. Il presente decreto stabilisce disposizioni in materia di:

    1. monitoraggio e classificazione della qualita' delle acque di balneazione;

    2. gestione della qualita' delle acque di balneazione;

    3. informazione al pubblico in merito alla qualita' delle acque di balneazione.

  3. Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorita' competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione.

  4. Le norme del presente decreto non si applicano:

    1. alle piscine e alle terme;

    2. alle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici;

    3. alle acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    1. «autorita' competente»: l'autorita' o le autorita' di cui agli articoli 3, 4, e 5, designate per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente decreto;

    2. «permanente/permanentemente»: in relazione al divieto di balneazione, della durata almeno di un'intera stagione balneare;

    3. «inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o di altri organismi o di materiale/sostanza di cui agli articoli 11 e 12 e all'allegato I, colonna A, che influiscono sulla qualita' delle acque di balneazione e comportano un rischio per la salute dei bagnanti;

    4. «inquinamento di breve durata»: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla qualita' delle acque di balneazione per piu' di 72 ore circa dal momento della prima incidenza e per cui l'autorita' competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;

    5. «stagione balneare»: il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, in cui le acque di cui all'articolo 1, comma 3, vengono utilizzate per la balneazione;

    6. «misure di gestione»: le misure indicate di seguito riguardanti le acque di balneazione:

      1) istituzione e aggiornamento di un profilo delle acque di balneazione;

      2) istituzione di un calendario di monitoraggio;

      3) monitoraggio delle acque di balneazione;

      4) valutazione della qualita' delle acque di balneazione;

      5) classificazione delle acque di balneazione;

      6) identificazione e valutazione delle cause dell'inquinamento che potrebbero influire sulle acque di balneazione e nuocere alla salute dei bagnanti;

      7) informazione al pubblico;

      8) azioni volte ad evitare l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

      9) azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento;

      10) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;

    7. «situazione anomala»: un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualita' delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi e' previsto in media non piu' di una volta ogni quattro anni;

    8. «serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione»: i dati ottenuti a norma dell'articolo 6;

    9. «valutazione della qualita' delle acque di balneazione»: il processo di valutazione della qualita' delle acque di balneazione utilizzando il metodo di valutazione definito nell'allegato II;

    10. «proliferazione cianobatterica»: un accumulo di cianobatteri sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma;

    11. «acque di balneazione»: le acque di cui all'articolo 1, comma 3;

    12. «punto di monitoraggio»: la stazione di monitoraggio localizzata all'interno di ciascuna acqua di balneazione, nella quale si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio piu' elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.

  2. I termini «acque superficiali», «acque sotterranee», «acque interne», «acque di transizione», «acque costiere» e «bacino idrografico» e il termine «pubblico interessato» hanno lo stesso significato ad essi attribuiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art 3.

Competenze statali

  1. Sono di competenza statale:

  1. le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attivita' connesse con la applicazione del presente decreto;

  2. l'aggiornamento e l'integrazione delle tabelle e delle norme tecniche allegate, in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualita' delle acque destinate alla balneazione;

  3. l'elaborazione dei dati di monitoraggio e la trasmissione alla Commissione europea di tutte le informazioni previste dal presente decreto;

  4. l'informazione al pubblico di cui all'articolo 15.

Art 4.

Competenze regionali

  1. Sono di competenza regionale:

    1. l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalita' di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

    2. istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III;

    3. l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;

    4. la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8;

    5. la facolta' di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

    6. l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;

    7. azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;

    8. l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15.

  2. Le regioni trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali secondo le modalita' stabilite dal presente decreto, le informazioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1, nonche' i risultati delle attivita' di monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno. Esse trasmettono, altresi', le informazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 entro il 1° marzo di ogni anno. Le informazioni di cui alle lettere a), c), g) ed h) del comma 1 sono trasmesse, con le medesime scadenze, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art 5.

Competenze comunali

  1. Sono di competenza comunale:

  1. la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformita' a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;

  2. la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualita' delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

  3. la revoca dei...

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