Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - «Legge comunitaria 2006», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Visti i regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, rispettivamente n. 549/2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo, e n. 550/2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo;
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, ed in particolare l'articolo 1, che attribuisce all'ENAC le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi della navigazione aerea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisiti pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della difesa; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Obiettivo
Il presente decreto legislativo istituisce la licenza comunitaria di controllore del traffico aereo, al fine di aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo generale.
Art
4.
Fornitura del servizio di controllo del traffico aereo
Fatto salvo quanto stabilito per i fornitori di servizi al traffico aereo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo possono essere prestati, per le abilitazioni e le specializzazioni in corso di validita' riportate nella licenza, esclusivamente da controllori del traffico aereo muniti di licenza conforme alle disposizioni del presente decreto legislativo, e, sotto la supervisione di un istruttore operativo, da:
studenti controllori del traffico aereo;
controllori del traffico aereo in addestramento operativo, durante la fase di addestramento all'interno dell'ente per il conseguimento di ulteriori abilitazioni o specializzazioni di unita'.
Art
5.
Principi che disciplinano il rilascio delle licenze
L'ENAC, ai sensi all'articolo 734 del codice della navigazione, provvede con proprio regolamento a definire i requisiti e le modalita' per il rilascio, il mantenimento, la sospensione e la revoca della licenza di studente o di controllore del traffico aereo.
Il conseguimento della licenza e' subordinato al superamento di esami teorico-pratici finalizzati a verificare le capacita' del candidato a svolgere l'attivita' di controllore del traffico aereo o di studente controllore del traffico aereo. Le prove afferiscono all'accertamento dell'esperienza, delle abilita', delle cognizioni e della conoscenza linguistica, previste dai programmi approvati dall'ENAC secondo la normativa comunitaria.
Le licenze sono rilasciate dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) alla persona che la firma e ne conserva la titolarita'. L'ENAC rilascia anche le relative abilitazioni e le specializzazioni.
La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese dall'ENAC, quando e' in corso di accertamento la responsabilita' del controllore del traffico aereo in un incidente o in un inconveniente nel quale e' stata compromessa la sicurezza dell'aeromobile ovvero in caso di altra negligenza professionale accertata.
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La licenza e' revocata dall'ENAC in caso di:
azione dolosa in violazione a leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;
negligenze gravi o reiterate nell'esercizio delle funzioni di controllore del traffico aereo che compromettono la sicurezza degli aeromobili;
altri casi in applicazione di norme di legge.
La licenza non puo' essere rilasciata a coloro che sono stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonche' a coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
La licenza rilasciata in lingua italiana, contiene gli elementi indicati nell'appendice 1, allegata al presente decreto, e riporta la traduzione in inglese degli elementi a tale fine indicati nella medesima appendice 1.
Art
5.
Principi che disciplinano il rilascio delle licenze
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