DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 22 - Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE

Coming into Force04 Aprile 2009
Published date20 Marzo 2009
Enactment Date24 Febbraio 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/03/20/009G0031/CONSOLIDATED/20181005
Official Gazette PublicationGU n.66 del 20-03-2009 - Suppl. Ordinario n. 34
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34;

Vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

Vista la direttiva 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

Visto l'articolo 11 della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il presente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unita' navali che effettuano navigazione nelle vie navigabili interne situate nel territorio nazionale e indicate nell'Allegato I:

    1. alle navi nuove di lunghezza pari o superiore a 20 metri; ovvero

    2. alle navi nuove per le quali il prodotto tra lunghezza L, larghezza B e immersione T e' pari o superiore in volume a 100 m³, indipendentemente dalla lunghezza.

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle seguenti unita' navali nuove:

    1. ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unita' navali;

    2. alle navi da passeggeri;

    3. ai galleggianti.

  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unita' navali:

    1. alle navi esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;

    2. alle navi traghetto che hanno funzione di mero collegamento tra due sponde opposte di un fiume o canale;

    3. alle navi militari e da guerra, nonche' alle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale;

    4. alle navi della navigazione marittima, che

    1) navigano o si trovano in acque soggette a formazione di marea;

    2) navigano temporaneamente nelle acque interne, purche' provviste:

    2.1) di un certificato attestante la conformita' alla convenzione

    internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformita' alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformita' alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o 2.2) di un certificato rilasciato in conformita' al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, ovvero ad altra disposizione dello Stato di bandiera attuativa della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui all'alinea precedente; o

    2.3) di un certificato di sicurezza rilasciato dallo Stato di bandiera per le unita' da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui al numero 2.1).

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

  1. Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  2. autorita' competenti: gli Uffici della Motorizzazione civile;

  3. organismo di classificazione autorizzato: l'organismo tecnico riconosciuto ai sensi dell'allegato VII;

  4. certificato comunitario per la navigazione interna: un certificato rilasciato ad una unita' navale dall'autorita' competente, ovvero, dalla rispettiva autorita' competente di ogni Stato membro, che attesta la conformita' ai requisiti tecnici stabiliti dalla direttiva 2006/87/CE nella sua versione aggiornata;

  5. navigazione interna: la navigazione effettuata in acque diverse da quelle marittime;

  6. unita' navale: qualsiasi nave o galleggiante;

  7. nave nuova: una unita' navale la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, dopo il 30 dicembre 2008. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

    1) ha inizio la costruzione identificabile con una unita' navale specifica;

    2) ha avuto inizio, per quella determinata unita' navale, la sistemazione in posto di almeno dieci tonnellate o del cinque per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;

  8. nave esistente: una unita' navale che non sia una nave nuova;

  9. nave della navigazione marittima: una unita' navale certificata per la navigazione marittima;

  10. nave della navigazione interna: una unita' navale destinata esclusivamente o principalmente alla navigazione interna;

  11. nave da passeggeri: una nave che trasporti piu' di dodici passeggeri, oltre all'equipaggio;

  12. nave traghetto (ro-ro/cargo): nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote, con imbarco di un numero di passeggeri non superiore a dodici;

  13. nave traghetto-passeggeri (ro-ro/pax): nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote, con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici;

  14. rimorchiatore: una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;

  15. spintore: una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;

  16. formazione di coppia: un insieme di unita' navali accoppiate lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali e' collocata davanti a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso.

Art 3.

Certificato comunitario per la navigazione interna

  1. Le unita' navali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono munite di un certificato comunitario per la navigazione interna, rilasciato dall'autorita' competente secondo il modello previsto nella parte I dell'Allegato V ed emesso conformemente alle disposizioni del presente decreto. L'autorita' competente istituisce altresi' il registro dei certificati comunitari per la navigazione interna, secondo il modello previsto dall'Allegato VI.

  2. Il certificato comunitario per la navigazione interna e' tenuto a bordo dell'unita' navale.

  3. Le unita' navali cui si applica il presente decreto sono munite del certificato comunitario appropriato alla zona di navigazione, se la navigazione interessa le zone 1, 2, 3, 4 ed R degli Stati membri, tenuto anche conto degli Allegati III e IV.

Art 4.

Certificato supplementare comunitario per la navigazione interna

  1. Le unita' navali munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata, da tenersi a bordo, possono effettuare navigazione interna nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, senza necessita' del certificato di cui all'articolo 3.

  2. Le unita' navali di cui al comma 1 che intendano usufruire della riduzione dei requisiti tecnici prevista dall'articolo 5, sono munite di un certificato supplementare comunitario per la navigazione interna, rilasciato dall'autorita' competente secondo il modello previsto nella parte II dell'allegato V e da tenersi a bordo, su presentazione del certificato previsto dalla Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata ed alle condizioni di cui all'articolo 5.

Art 5.

Riduzione dei requisiti tecnici

  1. Alle unita' navali che effettuano la navigazione interna esclusivamente nelle vie navigabili interne nazionali di cui all' Allegato I e' consentita la riduzione dei requisiti tecnici relativamente agli elementi indicati nel Capo 19b dell'Allegato II.

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si puo' procedere, previa consultazione della Commissione europea, alla riduzione dei requisiti tecnici limitatamente agli argomenti contenuti nell'Allegato IV. La riduzione dei requisiti tecnici e' comunicata alla Commissione europea almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore.

  3. La conformita' ai requisiti ridotti e' attestata dal certificato comunitario...

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