DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 205 - Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

Coming into Force24 Novembre 2007
Published date09 Novembre 2007
Enactment Date09 Novembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/11/09/007G0223/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.261 del 09-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 99/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006, e in particolare l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare il titolo III della parte quinta;

Visto l'allegato VI alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78), adottato nel 1997 ed entrato in vigore in data 19 maggio 2005;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18 ottobre 2007;

Acquisiti i pareri delle Commissioni V e VIII della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dei trasporti, dello sviluppo economico, della salute e dell'universita' e della ricerca; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al titolo III della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

  1. All'articolo 291, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «del gasolio marino» sono sostituite dalle seguenti: «dei combustibili per uso marittimo».

  2. L'articolo 292 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:

    Art. 292 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta.

    2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:

    a) olio combustibile pesante:

    1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 a NC 2710 1969, escluso il combustibile per uso marittimo;

    2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e f), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250 °C non puo' essere determinata con tale metodo;

    b) gasolio:

    1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949;

    2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;

    c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla «American Society for Testing and Materials» nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;

    d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave o destinato ad essere utilizzato su una nave, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217;

    e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' «DMB» e «DMC» dalla tabella I della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi, canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni previste per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;

    f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' «DMX» e «DMA» dalla tabella I della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi, canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni previste per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;

    g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati all'esportazione e trasportati, a tale fine, all'interno delle cisterne di una nave;

    h) acque territoriali: zone di mare previste dall'articolo 2 del codice della navigazione;

    i) zona economica esclusiva: zona di cui all'articolo 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;

    l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61;

    m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale qualificazione e' stata assegnata dall'International Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai sensi dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, denominata Convenzione MARPOL;

    n) nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad attivita' relative alla gestione della nave, nonche' dei bambini di eta' inferiore ad un anno;

    o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o piu' porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purche' effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico; l'orario puo' essere desunto anche dalla regolarita' o dalla frequenza del servizio;

    p) nave adibita alla navigazione interna: nave destinata ad essere utilizzata in una via navigabile interna di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 572;

    q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano;

    r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico;

    s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente;

    t) tecnologia di riduzione delle emissioni: sistema di depurazione dell'effluente gassoso o qualsiasi altro metodo tecnologico, verificabile ed applicabile.

    .

  3. L'articolo 293 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:

    Art. 293 (Combustibili consentiti). - 1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste. Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni dell'articolo 295.

    2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei combustibili per uso marittimo piu' elevati di quelli fissati nell'Allegato X alla parte quinta qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite.

    3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalita' per esentare, anche mediante apposite procedure autorizzative, i combustibili previsti dal presente titolo III dall'applicazione delle prescrizioni dell'Allegato X alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione.

    .

  4. L'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:

    Art. 295 (Combustibili per uso marittimo). - 1. E' vietato, nelle acque territoriali...

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