DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2007, n. 20 - Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE

Coming into Force07 Marzo 2007
Enactment Date08 Febbraio 2007
Published date06 Marzo 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/03/06/007G0032/CONSOLIDATED/20110919
Official Gazette PublicationGU n.54 del 06-03-2007
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 21 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42, recante condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002;

Considerato che a livello nazionale l'adozione dei criteri di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 42/02 per il calcolo della cogenerazione soddisfa in media i criteri dell'allegato III, lettera a), della direttiva 2004/8/CE;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 novembre 2006;

Acquisito il parere espresso dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione

  1. Il presente decreto intende accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, definendo misure atte a promuovere e sviluppare, anche ai fini di tutela dell'ambiente, la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, con particolare riferimento alle condizioni climatiche nazionali.

  2. Il presente decreto si applica alla cogenerazione come definita all'articolo 2 e alle tecnologie di cogenerazione di cui all'allegato I.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica;

    2. unita' di cogenerazione ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: un'unita' che puo' operare in cogenerazione;

    3. produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricita', dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione;

    4. unita' di piccola cogenerazione: un'unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione installata inferiore a 1 MWe;

    5. unita' di microcogenerazione: un'unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe;

    6. calore utile: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;

    7. domanda economicamente giustificabile: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione;

    8. elettricita' da cogenerazione: l'elettricita' generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato II;

    9. elettricita' di riserva: l'elettricita' fornita dalla rete elettrica esterna in caso di interruzione o perturbazione del processo di cogenerazione, compresi i periodi di manutenzione;

    10. elettricita' di integrazione: l'energia elettrica richiesta alla rete elettrica esterna quando la domanda di elettricita' dell'utenza alimentata dall'impianto di cogenerazione e' superiore alla produzione elettrica del processo di cogenerazione;

    11. rendimento complessivo: la somma annua della produzione di elettricita', di energia meccanica e di calore utile divisa per l'energia contenuta nel combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricita' e di energia meccanica;

    12. rendimento: e' il rendimento calcolato sulla base del potere calorifico inferiore dei combustibili;

    13. cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III;

    14. valore di rendimento di riferimento per la produzione separata: il rendimento delle produzioni separate alternative di calore e di elettricita' che il processo di cogenerazione e' destinato a sostituire;

    15. rapporto energia/calore: il rapporto tra elettricita' da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione, usando dati operativi dell'unita' specifica.

  2. Ad integrazione delle definizioni di cui al comma 1 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni.

Art 3.

Metodi alternativi

  1. Fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, e' considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

  2. Ai fini del rilascio della garanzia d'origine di cui all'articolo 4 e per la predisposizione delle statistiche di cui all'articolo 9, comma 4, la quantita' di elettricita' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento e' determinata in conformita' all'allegato II.

Art 4.

Garanzia di origine dell'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento

  1. L'elettricita' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia di origine di elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata garanzia di origine.

  2. Il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. e' il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

  3. La garanzia di origine puo' essere rilasciata solo qualora l'elettricita' annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale.

  4. La garanzia di origine specifica:

    1. l'ubicazione dell'impianto;

    2. la tecnologia utilizzata;

    3. il combustibile da cui e' stata prodotta l'elettricita';

    4. la quantita' di combustibile utilizzato mensilmente;

    5. la corrispondente produzione netta mensile di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato II, che la garanzia di origine rappresenta;

    6. il potere calorifico inferiore del combustibile da cui e' stata prodotta l'elettricita';

    7. l'uso del calore generato insieme all'elettricita';

    8. il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato III.

  5. La garanzia di origine e' utilizzabile dai produttori ai quali e' rilasciata affinche' essi possano dimostrare che l'elettricita' da essi venduta e' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del presente decreto.

  6. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine.

  7. Il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. rilascia la garanzia di origine subordinatamente alla verifica di attendibilita' dei dati forniti dal richiedente e della loro conformita' alle disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo.

  8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. adotta e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico le procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine.

  9. La garanzia di origine rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'attuazione della direttiva 2004/8/CE e' riconosciuta anche in Italia, purche' la medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi di cui al comma 4 e sempreche' provenga da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le competenti autorita' del Paese estero da cui l'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento viene importata.

Art 5.

Potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Gestore dei servizi elettrici - GSE...

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