DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 128 - Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti

Coming into Force13 Luglio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/07/12/005G0154/CONSOLIDATED/20110428
Published date12 Luglio 2005
Enactment Date30 Maggio 2005
Official Gazette PublicationGU n.160 del 12-07-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinche' una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, concernente l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';

Visto l'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e la successiva delibera CIPE, n. 123 del 19 dicembre 2002 di approvazione del Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed il potenziamento degli assorbimenti di carbonio;

Considerato che l'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, prevede di privilegiare l'uso di prodotti ecocompatibili, tra i quali ricadono i biocarburanti e altri carburanti rinnovabili;

Ritenuto di dover fissare obiettivi indicativi nazionali realistici, compatibili con il potenziale nazionale di produzione di' biocarburanti a partire dalla biomassa, anche alla luce degli obiettivi indicativi nazionali fissati ai sensi della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, degli affari esteri, della giustizia e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita'

  1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. biocarburante: un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

    2. biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

    3. altri carburanti rinnovabili: carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili come definite nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e utilizzati per i trasporti;

    4. tenore energetico: il potere calorifico inferiore di un carburante.

  2. Sono considerati biocarburanti i prodotti di cui all'Allegato I.

  3. Ai fini del presente decreto, l'immissione in consumo ha luogo al verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.

Art 3.

Obiettivi indicativi nazionali

  1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

  1. entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

  2. entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento.

Art 3.

Obiettivi indicativi nazionali

((1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

  1. entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

  2. entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

  3. entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

  1. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5.))

Art 4.

Modalita' di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili

  1. Le modalita' di prima...

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