DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2007, n. 51 - Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE

Coming into Force24 Aprile 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/04/23/007G0066/ORIGINAL
Published date23 Aprile 2007
Enactment Date28 Marzo 2007
Official Gazette PublicationGU n.94 del 23-04-2007
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

Visto il Regolamento n. 809/2004/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalita' di esecuzione della citata direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari;

Visti gli articoli 12 e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto apporta modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», al fine di dare attuazione alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

  2. La Consob e' l'autorita' nazionale competente responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dalla direttiva indicata nel comma 1.

Art 2.

Modificazioni all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

  1. All'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, la lettera t), e' sostituita dalla seguente:

    t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;

    ;

  2. dopo la lettera w-bis) e' aggiunta la seguente:

    w-ter) "mercato regolamentato": un mercato quale definito dall'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004.

    .

Art 3.

Modificazioni al Capo I del Titolo II della Parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

  1. Il Capo I del Titolo II della Parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e' sostituito dal seguente: «Capo I Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita Art. 93-bis. Definizioni

  2. Nel presente Capo si intendono per:

    1. "strumenti finanziari comunitari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza mediante sottoscrizione o scambio o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a strumenti finanziari comunitari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure nonche' le quote di fondi chiusi;

    2. "titoli di capitale": le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di societa' nonche' qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purche' gli strumenti di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto emittente;

    3. "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitale;

    4. "quote o azioni di OICR aperti": le quote di un fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di una societa' di investimento a capitale variabile;

    5. "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;

    6. "Stato membro d'origine":

      1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;

      2) per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario e' di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purche' l'emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entita' appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime e' applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoche' equivalente a 1.000 euro;

      3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale e' stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;

    7. "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine. Sezione I Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti Art. 94. Prospetto d'offerta

  3. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia e' Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non puo' essere pubblicato finche' non e' approvato dalla Consob.

  4. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinche' gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonche' sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresi' una nota di sintesi recante i rischi e le caratteristiche essenziali dell'offerta.

  5. Il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari comunitari e' redatto in conformita' agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia.

  6. L'emittente o l'offerente puo' redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti e i prodotti offerti e una nota di sintesi.

  7. Se e' necessario per la tutela degli investitori, la Consob puo' esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari.

  8. Se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari il cui prospetto non e' disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto.

  9. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia...

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