DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 26 - Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'

Coming into Force01 Giugno 2007
Enactment Date02 Febbraio 2007
Published date22 Marzo 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/03/22/007G0042/CONSOLIDATED/20070910
Official Gazette PublicationGU n.68 del 22-03-2007 - Suppl. Ordinario n. 77
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita';

Ritenuta la necessita' di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima direttiva;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2004), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva n. 2003/96/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 novembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa

  1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e nelle altre disposizioni tributarie in materia di accisa le parole: "oli minerali", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "prodotti energetici" e le parole: "metano" e "gas metano", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "gas naturale". Al medesimo testo unico sono altresi' apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dopo le parole "mese successivo," sono inserite le seguenti "per le immissioni in

    consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e'

    effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto;";

    b) nell'articolo 5, nel comma 3, alla lettera a) le parole: "e le aziende municipalizzate" sono soppresse e le parole: "L'esonero

    puo' essere revocato in qualsiasi momento" sono sostituite dalle

    seguenti "Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino

    le condizioni che ne avevano consentito la concessione";

    c) nell'articolo 11, la nota (1) in calce all'articolo e' sostituita dalla seguente: "(1) Sono considerati serbatoi normali di un

    autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su

    tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione

    permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per

    la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento,

    durante il trasporto dei sistemi di refrigerazione o di altri

    sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi

    di gas installati su veicoli a motore che consentono

    l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche' i

    serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati

    i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su

    tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del

    contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente

    l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento,

    durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri

    sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali."; d) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Si intendono per

    prodotti energetici:

    a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad

    essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come

    carburante per motori;

    b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;

    c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;

    d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine

    sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile

    per riscaldamento o come carburante per motori;

    e) i prodotti di cui al codice NC 3403;

    f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;,

    g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;

    h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad

    essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come

    carburante per motori.

  2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione

    secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:

    a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11

    59);

    b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710

    11 49);

    c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19

    25);

    d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);

    e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);

    f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19

    00);

    g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);

    h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).

  3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al

    comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano

    utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per

    motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in

    vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono

    sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota

    prevista per il carburante per motori o il combustibile per

    riscaldamento, equivalente.

  4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il

    carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati

    al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero

    messo in vendita, come carburante per motori o come additivo

    ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti

    di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza

    fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.

  5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il

    prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la

    torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in

    miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere

    utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per

    riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e

    dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero,

    destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica

    l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.

  6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad

    accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al

    momento della fornitura da parte di societa', aventi sede legale

    nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio

    dell'Agenzia delle dogane. Le medesime societa' sono obbligate al

    pagamento dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8.

    Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' autorizzare

    il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di

    prodotti provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea a

    sostituire la societa' registrata nell'assolvimento degli obblighi

    fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione

    dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso

    proprio.

  7. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a

    sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di

    prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal

    competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un

    quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno

    di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal

    competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un

    quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati

    comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in

    possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facolta'

    di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di

    notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi

    momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro

    quindici giorni dalla notifica della revoca.

  8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di acconto, in

    rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei

    prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell'anno

    precedente. Il versamento a saldo e' effettuato entro la fine del

    primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce,

    unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale

    contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno

    immediatamente precedente e al versamento della prima rata di

    acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte

    dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario,

    delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attivita' del

    soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il

    versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi

    alla cessazione.

  9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano

    utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti

    ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione

    delle aliquote stabilite nella tabella A.

  10. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea,

    le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione

    intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano

    soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati

    per gli impieghi di cui al comma 13:

    a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad

    essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come

    carburante per motori;

    ...

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