IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'allegato B;
Vista la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente;
Tenuto conto del «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca» comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea con nota prot. n. UL/7071, del 22 settembre 2003;
Considerato che i limiti nazionali di emissione stabiliti dalla citata direttiva 2001/81/CE sono finalizzati a consentire il conseguimento nell'intera Comunita' degli obiettivi ambientali provvisori stabiliti dall'articolo 5 della stessa direttiva;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione e finalita'
Il presente decreto legislativo, al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana dagli effetti nocivi causati dalla acidificazione, dalla eutrofizzazione del suolo e dalla presenza di ozono al livello del suolo, individua gli strumenti per assicurare che le emissioni nazionali annue per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto, per i composti organici volatili e per l'ammoniaca, come risultanti dagli inventari di cui all'articolo 4, rispettino, entro il 2010 e negli anni successivi, i limiti nazionali di emissione stabiliti nell'allegato I.
Il presente decreto legislativo non si applica alle emissioni derivanti dal traffico marittimo internazionale ed alle emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e di decollo.