DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 171 - Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Coming into Force31 Luglio 2004
End of Effective Date16 Luglio 2018
Enactment Date21 Maggio 2004
Published date16 Luglio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/07/16/004G0203/CONSOLIDATED/20180702
Official Gazette PublicationGU n.165 del 16-07-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente;

Tenuto conto del «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca» comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea con nota prot. n. UL/7071, del 22 settembre 2003;

Considerato che i limiti nazionali di emissione stabiliti dalla citata direttiva 2001/81/CE sono finalizzati a consentire il conseguimento nell'intera Comunita' degli obiettivi ambientali provvisori stabiliti dall'articolo 5 della stessa direttiva;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 aprile 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione e finalita'

  1. Il presente decreto legislativo, al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana dagli effetti nocivi causati dalla acidificazione, dalla eutrofizzazione del suolo e dalla presenza di ozono al livello del suolo, individua gli strumenti per assicurare che le emissioni nazionali annue per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto, per i composti organici volatili e per l'ammoniaca, come risultanti dagli inventari di cui all'articolo 4, rispettino, entro il 2010 e negli anni successivi, i limiti nazionali di emissione stabiliti nell'allegato I.

  2. Il presente decreto legislativo non si applica alle emissioni derivanti dal traffico marittimo internazionale ed alle emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e di decollo.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2018, N. 81 1

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo di intende per:

  1. emissione: rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse;

  2. limite nazionale di emissione: quantita' massima di una sostanza, espressa in migliaia di tonnellate, che puo' essere emessa sul territorio nazionale nell'arco di un anno solare;

  3. traffico marittimo internazionale: qualsiasi attivita' di movimentazione di merci e passeggeri via mare che avviene tra Stati, escluse quelle all'interno dei porti;

  4. ciclo di atterraggio e di decollo: ciclo rappresentato dal periodo di 4.0 minuti per l'avvicinamento, di 26.0 minuti per il rullaggio/riposo a terra, di 0.7 minuti per il decollo e di 2.2 minuti per la salita;

  5. ossidi di azoto (NOX): ossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto;

  6. composti organici volatili (COV): tutti i composti organici derivanti da attivita' umane, escluso il metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;

  7. ozono al livello del suolo: ozono nella parte piu' bassa della troposfera;

  8. proiezioni delle emissioni: calcolo previsionale del valore delle emissioni nazionali, eseguito su base annuale per ogni inquinante di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad un anno futuro e determinato sulla base degli inventari di cui all'articolo 4, della normativa vigente, dell'evoluzione delle variabili tecnico-ecomoniche e degli effetti delle politiche e delle misure di riduzione previste ed attuate;

  9. obiettivi di riduzione delle emissioni: riduzione delle emissioni, che deve essere conseguita entro il 2010 rispetto alle emissioni calcolate per il 2001, contenute nel «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca», notificato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2018, N. 81

Art 3.

Programma nazionale di riduzione delle emissioni

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT