DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Coming into Force06 Dicembre 2002
Published date21 Novembre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/11/21/002G0291/CONSOLIDATED/20200515
Enactment Date04 Settembre 2002
Official Gazette PublicationGU n.273 del 21-11-2002 - Suppl. Ordinario n. 214
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001, ed in particolare l'allegato "A";

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione e finalita'

  1. Il presente decreto disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformita', la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare al-l'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.

  2. Esso si applica alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto individuate e definite all'articolo 2 e all'allegato I che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono immesse in commercio o messe in servizio come unita' complete per l'uso previsto.

  3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:

  1. le macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile;

  2. le macchine progettate e costruite specificatamente a fini militari e di polizia e per i servizi di emergenza;

  3. gli accessori privi di motore delle macchine ed attrezzature di cui al comma 1 immessi in commercio o messi in servizio separatamente, ad eccezione dei martelli demolitori tenuti a mano e dei martelli demolitori idraulici.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. "macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", di seguito denominate: "macchine ed attrezzature": tutte le macchine rientranti nella definizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, semoventi o mobili, le quali, a prescindere dagli organi di trazione di cui dispongono ed a seconda del tipo cui appartengono, siano destinate al funzionamento all'aperto e contribuiscano, quindi, all'esposizione al rumore ambientale. L'uso di macchine ed attrezzature all'interno di strutture che non influiscono significativamente sulla trasmissione del suono, ad esempio sotto tendoni o tettoie di riparo dalle intemperie oppure all'interno di strutture aperte degli edifici, e' considerato alla stregua dell'utilizzo all'aperto. Questa definizione comprende anche macchine prive di motore, di applicazione industriale od ambientale, a seconda del tipo cui appartengono, destinate ad essere usate all'aperto e che contribuiscono all'esposizione al rumore ambientale;

  2. "marcatura": l'apposizione visibile, leggibile ed indelebile della marcatura CE di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche, cui si aggiunge l'indicazione del livello di potenza sonora garantito;

  3. "livello di potenza sonora LWA": il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744:1995 e EN ISO 3746:1995;

  4. "livello di potenza sonora rilevato": il livello di potenza sonora determinato in base alle misurazioni di cui all'allegato III; i valori misurati possono essere rilevati da una sola macchina rappresentativa del tipo o dalla media di una loro serie;

  5. "livello di potenza sonora garantito": il livello di potenza sonora determinato in base ai requisiti di cui all'allegato III, che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita' in base agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione tecnica;

  6. "potenza netta installata": per motori endotermici: la potenza in "kW CEE", ottenuta sul banco di prova all'estremita' dell'albero motore o del suo equivalente, misurata conformemente al metodo di cui al decreto 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 ottobre 1981, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 16 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, per la misura della potenza dei motori a combustione interna dei veicoli stradali, esclusa la potenza assorbita dalla ventola di raffreddamento del motore; per i motori diesella definizione e' conforme al decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000;

  7. "immissione in commercio": prima messa a disposizione, all'interno della Comunita', a titolo oneroso o gratuito, delle macchine ed attrezzature di cui all'allegato I;

  8. "messa in servizio": primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunita', di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I; per le macchine che, anteriormente al primo utilizzo, non devono essere, dal fabbricante o da terzi da esso designati, ne' installate, ne' regolate, la messa in servizio e' considerata effettuata al momento dell'immissione in commercio;

  9. "fabbricante": persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della realizzazione di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, ai fini dell'immissione in commercio con il proprio nome o con il proprio marchio. Sono, altresi', considerati fabbricanti le persone fisiche o giuridiche che, per uso proprio, progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare o mettono in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I;

  10. "mandatario": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunita' che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per adempiere a suo nome agli obblighi previsti dal presente decreto;

  11. "tipo": gruppo di macchine ed attrezzature, indicate con un nome generico, conformi alle definizioni di cui all'allegato I;

  12. "modello": gruppo di macchine ed attrezzature facenti parte di un determinato tipo;

  13. "esemplare": singola macchina ed attrezzatura identificata da un unico numero di serie.

Art 3.

Immissione in commercio e libera circolazione

  1. Il fabbricante o il mandatario puo' immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature:

    1. soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal presente decreto;

    2. siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 11;

    3. rechino la dichiarazione CE di conformita', nonche' la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma l.

  2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto possono essere presentate nell'ambito di fiere, esposizioni o dimostrazioni purche' rechino l'indicazione, chiara e visibile, che non sono conformi ai predetti requisiti e che non possono essere immesse in commercio o messe in servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti e purche', durante le dimostrazioni, siano adottate misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone.

Art 3.

Immissione in commercio e libera circolazione

  1. Il fabbricante o il mandatario puo' immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature:

    1. soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal presente decreto;

    2. siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 11;

    3. rechino la dichiarazione CE di conformita', nonche' la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma l.

  2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto possono essere presentate nell'ambito di fiere, esposizioni o dimostrazioni purche' rechino l'indicazione, chiara e visibile, che non sono conformi ai predetti requisiti e che non possono essere immesse in commercio o messe in servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti e...

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