DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 225 - Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini

Coming into Force06 Settembre 2003
Enactment Date09 Luglio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/08/22/003G0252/CONSOLIDATED/20121229
Published date22 Agosto 2003
Official Gazette PublicationGU n.194 del 22-08-2003 - Suppl. Ordinario n. 138
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

Vista la direttiva 82/894/CEE recante la notifica delle malattie degli animali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Viste le decisioni adottate dalla Commissione europea numeri 2001/141/CE, 2001/433, 2001/674 e, da ultimo, la decisione 2001/783, del 9 novembre 2001, in materia di misure di lotta contro febbre catarrale degli ovini a seguito dell'insorgenza sul territorio italiano di focolai della malattia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto fissa le norme di controllo e le misure di lotta e di eradicazione contro la febbre catarrale degli ovini (blue tongue), d'ora innanzi denominata «malattia».

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. «azienda»: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui sono allevati o soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie ricettive alla malattia;

  2. «specie ricettiva»: qualsiasi specie di ruminante, sia domestica che selvatica;

  3. «animali»: gli animali di una specie ricettiva, tranne gli animali selvatici per i quali in sede comunitaria possono essere fissate disposizioni specifiche;

  4. «proprietario o detentore»: persone fisiche o giuridiche che hanno la proprieta' degli animali o sono incaricate di allevarli;

  5. «vettore»: l'insetto della specie «culicoides imicola» o qualsiasi altro insetto del genere culicide suscettibile di trasmettere la febbre catarrale degli ovini;

  6. «sospetto»: manifestazione di un qualsiasi sintomo della malattia in una delle specie ricettive, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualita';

  7. «conferma dell'infezione»: la dichiarazione, fatta dall'autorita' competente, della presenza in una zona determinata della malattia basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorita' competente puo' anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemio-logici;

  8. «autorita' competente»: il Ministero della salute o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria;

  9. «veterinario ufficiale»: il medico veterinario dipendente dall'autorita' competente.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. «azienda»: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui sono allevati o soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie ricettive alla malattia;

  2. «specie ricettiva»: qualsiasi specie di ruminante, sia domestica che selvatica;

  3. «animali»: gli animali di una specie ricettiva, tranne gli animali selvatici per i quali in sede comunitaria possono essere fissate disposizioni specifiche;

  4. «proprietario o detentore»: persone fisiche o giuridiche che hanno la proprieta' degli animali o sono incaricate di allevarli;

  5. «vettore»: l'insetto della specie «culicoides imicola» o qualsiasi altro insetto del genere culicide suscettibile di trasmettere la febbre catarrale degli ovini;

  6. «sospetto»: manifestazione di un qualsiasi sintomo della malattia in una delle specie ricettive, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualita';

  7. «conferma dell'infezione»: la dichiarazione, fatta dall'autorita' competente, della presenza in una zona determinata della malattia basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorita' competente puo' anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemio-logici;

  8. «autorita' competente»: il Ministero della salute o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria;

  9. «veterinario ufficiale»: il medico veterinario dipendente dall'autorita' competente.

i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.

Art 3.

Obbligo di denuncia

  1. Il sospetto o l'accertamento della malattia deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute copia della denuncia ricevuta.

Art 4.

Misure in caso di sospetto di malattia

  1. Qualora in un'azienda situata in una zona non soggetta a restrizioni ai sensi del presente decreto si trovano uno o piu' animali sospetti di aver contratto la malattia, il veterinario ufficiale esegue immediatamente indagini ufficiali al fine di confermare o escludere la presenza della malattia.

  2. All'atto della notifica del sospetto, il veterinario ufficiale:

    1. sottopone l'azienda a vigilanza ufficiale;

    2. fa procedere:

      1) al censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali gia' morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e all'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;

      2) al censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;

      3) all'indagine epidemiologica di cui all'articolo 7;

    3. visita regolarmente le aziende e, in tali occasioni, procede ad un esame clinico approfondito degli animali sospetti o all'autopsia di quelli morti e, se necessario, procede ad esami di laboratorio per la conferma della malattia;

    4. dispone:

      1) il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;

      2) l'isolamento degli animali durante le ore di attivita' dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;

      3) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonche' il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicidi. La frequenza dei trattamenti e' stabilita dall'autorita' competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;

      4) la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda, secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti in materia.

  3. In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure di cui al comma 2, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione deve comunque applicare le disposizioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), del medesimo comma 2.

  4. Qualora in funzione dell'ubicazione e della situazione geografica dei fabbricati o di contatti...

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