DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2019, n. 23 - Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE

Coming into Force10 Aprile 2019
Published date26 Marzo 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2019/03/26/19G00030/ORIGINAL
Enactment Date21 Febbraio 2019
Official Gazette PublicationGU n.72 del 26-03-2019
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2019;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente decreto reca disposizioni per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Art 2.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083

  1. Alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 1:

    1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;

    2) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:

    Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.

    ;

  2. all'articolo 3:

    1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;

    2) al secondo comma, le parole «con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno»;

    3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

    Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformita' alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.

    Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.

    Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e...

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