Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione
Le norme del presente decreto legislativo, in attuazione dell'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplinano i trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Art
2.
Trattamento pensionistico dei lavoratori assunti dal 28 aprile 1993
Alle forme pensionistiche di cui all'art. 1 istituite presso i predetti enti si applicano, con riferimento ai lavoratori assunti del 28 aprile 1993, le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche e integrazioni.
La conversione del montante contributivo in rendita a favore dei predetti lavoratori e' effettuata in base ai principi del calcolo attuariale con riferimento alla speranza di vita.
Art
3.
Trattamento pensionistico dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995
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Per i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 il trattamento pensionistico di anzianita' e' regolato secondo i seguenti principi:
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i lavoratori, con anzianita' di servizio, utile per la maturazione del diritto a pensione, pari o superiore a 20 anni interi alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica:
1) se in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'allegata tabella A, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianita';
2) oppure, se in possesso dell'anzianita' di servizio di cui alla tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 37 anni di anzianita'. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilita';
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i lavoratori aventi...