DECRETO 10 Luglio 2007 - Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale - Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ed il comma 3 che individua tra la materie di legislazione concorrente la tutela della salute;

Visto il Piano sanitario nazionale 2006-2008, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006 che individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario e che prevede che i suddetti obiettivi si intendono conseguibili nel rispetto dell'accordo del 23 marzo 2005 ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e nei limiti e in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del SSN;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del 23 marzo 2005 (repertorio atti n. 2271) pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005;

Visto il Protocollo d'intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sul "Patto per la salute del 28 settembre 2006";

Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 che all'art. 6 ha previsto la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, comma 805 che istituisce, per il triennio 2007-2009, un Fondo per il cofinanziamento di progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realta' regionali nelle attivita' realizzative del Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 807 della legge citata che affida al Ministro della salute la definizione delle linee progettuali relative alle materie di cui al comma 806;

Considerato che il PSN 2006-2008 vede impegnati lo Stato e le regioni in azioni concertate e coordinate che possono generare programmi specifici nella realizzazione di attivita' finalizzate a promuovere e tutelare lo stato di salute dei cittadini;

Considerato che il PSN assume la necessita' che lo Stato e le regioni si impegnino in una cooperazione sinergica per individuare le strategie condivise al fine di superare le disuguaglianze ancora presenti in termini di risultati di salute, di accessibilita' e di promozione di una sempre maggiore qualita' dei servizi, nel rispetto delle autonomie regionali e delle diversita' territoriali;

Considerato che nell'attuale quadro di federalismo sanitario, il PSN indica la necessita' che Governo e regioni concordino linee di indirizzo perche' le strategie individuate possano declinarsi in programmi attuativi, nel rispetto delle autonomie regionali e delle diversita' territoriali;

Decreta:

Art. 1.

L'accesso al fondo di cofinanziamento per l'anno 2007 dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 805 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' consentito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano che presentino, con riferimento alle materie di cui all'art. 1, comma 806 della legge n. 296/2006 e nell'ambito dei progetti di cui all'art. 1, comma 34 e 34-bis della legge n. 662/1996, progettualita' specifiche coerenti con le linee indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I progetti dovranno contenere tutti gli elementi atti a valutarne in via preventiva l'efficacia, i costi, i tempi di realizzazione ed i risultati attesi.

In via consuntiva dovranno essere...

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