Modalita' per l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica. (Deliberazione n. 52/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 aprile 2004; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Visti

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 ottobre 2003, n.

118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03); le proposte di attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica trasmesse all'Autorita' dalle imprese distributrici ai sensi dell'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 118/03 (di seguito

le proposte delle imprese distributrici); Considerato che

l'art. 4, comma 2, della deliberazione n. 118/03 stabilisce, ai fini della determinazione del prelievo residuo di area, che

  1. per gli impianti di illuminazione pubblica si assume un profilo orario determinato dall'Autorita'; b) tutti i punti di prelievo in media e bassa tensione corrispondenti a clienti finali del mercato vincolato sono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria; l'art. 10, comma 1, della deliberazione n. 118/03 stabilisce che, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima deliberazione, le imprese distributrici trasmettano all'Autorita' una proposta per l'attribuzione su base oraria l'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica; l'analisi delle proposte delle imprese distributrici ha evidenziato che l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica deve tenere conto della collocazione geografica di detti impianti sul territorio nazionale, nonche' dell'eventuale capacita' di modulazione del flusso luminoso durante il periodo di accensione; Ritenuto che sia opportuno stabilire le modalita' per l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica del mercato libero tenendo conto delle proposte delle imprese distributrici in merito alla localizzazione geografica di detti impianti e dell'eventuale capacita' di modulazione del flusso luminoso durante il periodo di accensione, nonche' di opportune misure di gradualita'; Delibera:

    Di approvare il seguente provvedimento:

    Art. 1.

    Definizioni

    1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato)...

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