Attraversamento di alveo fluviale con opere provvisorie ed assenza di illecito penale

AutoreMichele Annunziata
Pagine586-587

Page 586

Il caso deciso riguarda la costruzione di un ponte su un fiume (regolarmente autorizzato) e, come manufatto strumentale, di un attraversamento dell'alveo demaniale (non autorizzato).

Il fatto è stato contestato come contravvenzione, ai sensi della normativa che è dettata a tutela delle acque pubbliche (art. 93 R.D. 25 luglio 1904, n. 523; art. 374 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; artt. 1, 3 e 5 R.D. 28 maggio 1931, n. 601).

La decisione in rassegna ha escluso, nel caso di specie, profili di illecito penale, in base a due considerazioni: a) la natura strumentale e provvisoria del manufatto che attraversa il fiume; b) la strumentalità dello stesso manufatto, che non pregiudica il corso delle acque; c) la mancanza di un minimum di idoneità offensiva del comportamento dell'autore dell'opera precaria.

Ora, pur non discenoscendo quell'orientamento dottrinario e giurisprudenziale che dà rilievo all'inoffensività ed alla irrilevanza penale del fatto (v., tra gli altri, FIANDACA, L'offensività è principio codificabile?, in Foro it. 2001, V, 1; in giurisprudenza, Cass. 2 maggio 2001, Pinarello, in Cass. pen. 2002, 3851), come criterio dai confini ancora incerti, per giungere alla conclusione, cui è giunto il giudice di legittimità, basta fare riferimento ed applicazione della nozione di opera precaria, in diritto edilizio ed urbanistico.

Definire la costruzione, nel caso di diritto, come opera non precaria, non è cosa facile (v. ANNUNZIATA, La costruzione edilizia nei vari rami dell'ordinamento giuridico, Milano 2003, p. 14 ss. e passim, dove sono state messe in risalto le difficoltà che incontra l'interprete nel trovare una definizione di «costruzione», in senso tecnico e giuridico, ricordando peraltro che ogni ramo dell'ordinamento giuridico spesso considera costruzioni alcuni manufatti che non sono tali per un altro ramo dell'ordinamento giuridico).

Sul piano interpretativo, dottrina e giurisprudenza (che in materia finisce, per fare testo) hanno fornito sufficienti ed accettabili criteri, per la definizione di opere precarie, nel diritto edilizio ed urbanistico.

L'indagine deve essere svolta nel senso indicato, mettendo così in rilievo i rapporti che passano tra i vari rami del sistema vigente: nel caso in esame, bisogna trarre dal diritto amministrativo criteri di valutazione (in punto di accertamento della sussistenza di manufatto c.d. precario), per farne, poi, applicazione nel campo penale.

Orbene, si può dire che si è delineato...

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