CIRCOLARE 16 maggio 2003, n. 26 - Atto di indirizzo 18 aprile 2003 sul coordinamento dell'azione amministrativa per il controllo e il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003

A tutti gli uffici centrali del bilancio A tutti i revisori dei conti presso gli enti e organismi pubblici e per conoscenza

A tutte le amministrazioni centrali - Gabinetto Si trasmette in allegato l'atto di indirizzo in oggetto, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge n.

246 del 2002, recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003.

Ai fini della integrale e puntuale applicazione di tale atto, si richiama la particolare attenzione dei signori direttori degli uffici centrali del bilancio e degli uffici di ragioneria, dei titolari dei centri di responsabilita' amministrativa delle amministrazioni statali, nonche' dei responsabili delle amministrazioni vigilanti e degli organi di revisione e di controllo degli enti e organismi pubblici interessati, sull'esigenza che tutti i comportamenti amministrativi individuati siano contestualmente e rigorosamente seguiti nel corso del corrente anno, assicurandone la necessaria uniformita' e l'indispensabile riscontro in tutte le fasi del procedimento amministrativo.

Per quanto piu' specificamente attiene agli aspetti direttamente incidenti sulla gestione del bilancio, si ritiene opportuno fornire con l'occasione indicazioni utili ad un migliore espletamento degli adempimenti di competenza, con riguardo a talune regole comportamentali individuate nell'atto di indirizzo, sottolineando che trattasi di indicazioni di larga massima, suscettibili, pertanto, di ulteriori specificazioni nella concreta azione amministrativa.

Circa il limite di impegnabilita' e di emissione di titoli di pagamento posto alle spese suscettibili di frazionamento delle Amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti territoriali (lettera c) dell'atto di indirizzo), si sottolinea che le spese interessate sono quelle che possono essere rinviate senza compromettere in misura rilevante lo svolgimento dei servizi pubblici di competenza, mantenendone il livello di offerta al livello ritenuto essenziale dall'amministrazione.

Il rispetto del vincolo, peraltro, deve essere riscontrato mediamente a livello di stanziamenti complessivi, potendosi pertanto consentire l'assunzione di impegni e l'emissione di titoli di pagamento in eccedenza sui singoli capitoli di spesa soltanto previa individuazione, da parte delle competenti amministrazioni, di ulteriori limitazioni compensative di altri capitoli della stessa natura. La misura si pone sulla linea di contenimento inaugurata con l'articolo 6 della legge n. 155 del 1989, di conversione del decreto-legge n. 65 del 1989, che ha...

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