CIRCOLARE 17 Ottobre 2007, n. 14 - Assunzioni di lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di lavoratori di pubblica utilita' (LPU) di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, presso i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Articolo ...

IL DIRETTORE GENERALE

degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

  1. Premessa.

Gli articoli 27 e 43 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, hanno previsto disposizioni che innovano la disciplina delle assunzioni dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 1, comma 1156, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Alla luce di cio' si rende necessario fornire le istruzioni connesse con le novita' introdotte, nonche' ridefinire la procedura complessiva di cui alla circolare specificata in oggetto.

L'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che "in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'. Alle misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e' integrato del predetto importo".

L'art. 27, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ad integrazione e modificazione dell'art. 1, comma 1156, lettera f) sopra indicato, dispone quanto segue: all'art. 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), e' inserita la seguente:

"f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria e' concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono equiparati ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime regioni".

Il medesimo decreto-legge n. 159/2007, all'art. 43 dispone che: Le assunzioni dei soggetti collocati in attivita' socialmente utili disciplinate dall'art. 1, comma 1156, lettere f) ed f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'art. 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza".

Il testo della presente circolare e' stato condiviso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - UPPA e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGOP. 2. Destinatari - condizioni per procedere alle assunzioni.

Destinatari della norma in oggetto sono i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni di LSU che svolgono le relative attivita' con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, individuati dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che svolgono le relative attivita' presso i comuni medesimi.

Limitatamente alla regione Calabria, destinatari della norma sono i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per le assunzioni anche di LPU, individuati dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, che svolgono le relative attivita' presso i comuni medesimi.

Dette assunzioni dovranno essere effettuate nel limite massimo complessivo di n. 2.450 unita'.

Per le assunzioni in questione e' previsto l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000 - pari ad Euro 9.296,22 annui, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva - per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato (art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, richiamato dal comma 6 del medesimo art. 7).

Al riguardo, si chiarisce che, in considerazione della finalita' della norma di cui al citato, art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n. 296/2006, volta a favorire la stabilizzazione occupazionale degli LSU gia' impegnati nelle relative attivita' presso i comuni interessati, per poter beneficiare del contributo ivi previsto, le assunzioni devono essere a tempo indeterminato.

Peraltro, poiche' la medesima norma di cui al precedente capoverso riconosce, a favore dei comuni che procedono alle assunzioni di LSU, l'intero contributo di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000, pari ad Euro 9.296,22 annui, per ogni lavoratore assunto, senza distinzione tra assunzioni a tempo parziale o a tempo pieno, anche in considerazione dei limiti di spesa imposti ai comuni dalla medesima legge n. 296/2006, il contributo sara' riconosciuto per intero, nelle ipotesi di contratto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale, purche' siano assunzioni a tempo indeterminato.

Premesso che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non risultano soggetti al patto di stabilita' interno, si rappresenta che ai medesimi, per...

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