DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003 - Autorizzazione alle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003); Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e' fatto divieto, per l'anno 2003, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' le assunzioni relative alle categorie protette; Visto il comma 5 dell'art. 34 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro e che, a tale fine, e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004; Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo; Visto, il comma 6, dell'art. 34, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia ed alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002; Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni...

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