DECRETO 15 febbraio 2013 - Stoccaggio associato al servizio di rigassificazione e approvvigionamento di gas naturale liquefatto per le imprese. (13A02038)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel seguito denominato «decreto legislativo n. 164/2000», recante norme per il mercato interno del gas naturale come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito con modificazioni con legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'art. 14 recante misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, di seguito «art. 14 del decreto-legge n. 1/2012»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2012, n. 77, recante norme in materia di stoccaggio strategico ed in particolare l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi lo stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2012-2013;

Considerato che con l'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2012 e' stato rideterminato il volume di stoccaggio strategico rendendo disponibile la capacita' di 500 milioni di metri cubi di spazio da offrire alle imprese industriali e alle imprese di rigassificazione con le finalita' disposte dall'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 1/2012, e che tale capacita', per l'anno contrattuale 2013-2014, e' interamente nella disponibilita' dell'impresa maggiore di stoccaggio del sistema nazionale del gas;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 164/2000, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui si dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita'...

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