REGOLAMENTO 20 febbraio 2008 - Regolamento concernente il gruppo assicurativo di cui al titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo IV (gruppo assicurativo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 15).


Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI

INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 85, comma 5, 87, comma 1 e 190, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


    Titolo I

    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. ´alboª: l'albo dei gruppi assicurativi di cui all'art. 85 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    2. ´controlloª: i rapporti, partecipativi e non partecipativi, che danno luogo alle ipotesi di cui all'art. 72 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    3. ´decretoª: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazione private;

    4. ´impresa di assicurazioneª: la societa' autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

    5. ´impresa di assicurazione autorizzata in Italiaª ovvero ´impresa di assicurazione italianaª: la societa' avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    6. ´impresa di assicurazione comunitariaª: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

    7. ´impresa di assicurazione extracomunitariaª: la societa' di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    8. ´impresa di partecipazione assicurativaª: la societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Ai fini della sussistenza della condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione si applicano le norme di cui al titolo XV, capo IV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;

    9. ´impresa di riassicurazioneª: la societa' autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

    10. ´impresa di riassicurazione italianaª: l'impresa di riassicurazione con sede in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di riassicurazione con sede legale in un altro Stato;

    11. ´impresa strumentaleª: la societa' non finanziaria che esercita, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo assicurativo quali, tra l'altro, quelle consistenti nella proprieta' e nella gestione di immobili, nell'intermediazione assicurativa e nella gestione di servizi informatici, di valutazione e liquidazione sinistri e di assistenza. Il carattere di ausiliarieta' dell'attivita' deve essere desumibile dallo statuto della societa' stessa;

    12. ´ISVAPª o ´Autoritaª: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    13. ´organo amministrativoª: il consiglio di amministrazione, o, nelle imprese che adottano il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione;

    14. ´organo di controlloª: il collegio sindacale o, nelle imprese che adottano un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato di controllo sulla gestione;

    15. ´ristrutturazione del gruppo assicurativoª: il complesso delle operazioni di fusione, acquisizione, conferimento e cessione di pacchetti azionari, modificazioni statutarie, trasferimenti di portafoglio, costituzione di imprese di partecipazione assicurativa, promosse dalla capogruppo e rientranti nell'ambito di un programma unitario.


    Titolo I

    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 3.

    Ambito di applicazione

  3. Il presente regolamento si applica:

    1. alle imprese che hanno i requisiti richiesti per l'assunzione della qualifica di capogruppo secondo la nozione di cui all'art. 5;

    2. alle imprese di assicurazione, alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazioni aventi sede legale in uno Stato terzo, alle imprese di riassicurazione, alle imprese di partecipazione assicurativa e alle imprese strumentali, ricomprese nella struttura del gruppo assicurativo secondo la composizione di cui all'art. 4.


    Titolo II

    GRUPPO ASSICURATIVO

    Capo I

    Struttura del gruppo assicurativo

    Art. 4.

    Composizione del gruppo assicurativo

  4. Il gruppo assicurativo e' composto alternativamente:

    1. dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese da questa controllate che siano imprese di assicurazione italiane, comunitarie o extracomunitarie, imprese di riassicurazione, imprese strumentali o imprese di partecipazione assicurativa ovunque abbiano sede le imprese da queste ultime partecipate o controllate;

    2. dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa capogruppo e dalle imprese da questa controllate che siano imprese di assicurazione italiane, comunitarie o extracomunitarie, imprese di riassicurazione, imprese strumentali o imprese di partecipazione assicurativa ovunque abbiano sede le imprese da queste ultime partecipate o controllate.


    Titolo II

    GRUPPO ASSICURATIVO

    Capo I

    Struttura del gruppo assicurativo

    Art. 5.

Capogruppo
  1. Si considera capogruppo di un gruppo assicurativo:

    1. l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana che controlli, direttamente o indirettamente, almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero un'impresa strumentale e non sia controllata da altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di partecipazione assicurativa che possa essere considerata capogruppo;

    2. l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia che sia costituita sotto forma di societa' di capitali, che controlli almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana e che non sia controllata da altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di partecipazione assicurativa che possa essere considerata capogruppo.

  2. L'impresa di partecipazione assicurativa di cui al comma 1, lettera b), puo' non essere considerata capogruppo qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

    1. lo statuto della societa' prevede espressamente che alla societa' medesima e' preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento;

    2. l'impresa non possiede altra partecipazione di rilievo se non quella nell'impresa di partecipazione assicurativa o nell'impresa di assicurazione o...

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