LEGGE 7 agosto 2012, n. 131 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita'' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell''Amministrazione dell''interno, nonche'' in materia di Fondo nazionale per il Serviz...

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 30 settembre 2012.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Cancellieri, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3365):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e dal Ministro dell'interno (Cancellieri) il 20 giugno 2012.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 21 giugno 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 25 giugno 2012.

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 27 giugno 2012; il 4, 10 e 11 luglio 2012.

Esaminato in Aula il 10 e 16 luglio 2012 e approvato il 17 luglio 2012. Camera dei deputati (atto n. 5369):

Assegnato alla I Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 18 luglio 2012 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII e Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 19, 24 e 25 luglio 2012.

Esaminato in Aula il 26 luglio 2012 ed approvato il 31 luglio 2012.

Avvertenza:

Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -

n. 142 del 20 giugno 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 85.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20

GIUGNO 2012, N. 79

L'articolo 1 e' soppresso.

Al capo I, dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:

Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di enti e circoli privati). - 1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma e' inserito il seguente:

"Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma"

.

Al capo II, all'articolo 3 sono premessi i seguenti:

Art. 2-ter. - (Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato). - 1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operativita' della Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 2, lettera a), del presente articolo, concernente la disciplina organica a regime dei corsi di formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre del corso di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, puo' includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a tre mesi, presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell'idoneita' al servizio di polizia. Al termine del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. Qualora la relazione non sia favorevole, gli interessati sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalita' di svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6-bis e' sostituito dal seguente:

"Art. 6-bis. - (Corsi di formazione per allievi agenti). - 1. Gli allievi agenti di...

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