Testo del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2004, n. 164 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: .

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((..))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. Per gli interventi straordinari volti ((all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana)) della citta' di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e' autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  2. Il programma degli interventi da realizzare nell'ambito delle disponibilita' autorizzate dal comma 1 e' predisposto dal comune di Parma ed approvato, ((sentita la regione Emilia-Romagna, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta)) giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    (( 2-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi complementari a quelli di cui al comma 1, il comune di Parma e i comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma possono adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un programma integrato contenente gli...

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