DELIBERAZIONE 19 febbraio 2002 - Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni. (Deliberazione n. 2/02/CIR)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 19 febbraio 2002; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la decisione del Consiglio della Comunita' europea n.

91/396/CEE del 29 luglio 1991, sulla "Introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza"; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.

97/33/CE del 30 giugno 1997, sulla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998 "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998; Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000, ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77 "Regolamento di attuazione delle direttive n. 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni"; Vista la nota del Ministro delle comunicazioni del 6 febbraio 2002, con la quale viene richiesta l'assegnazione al Ministero delle comunicazioni di un codice a 3 cifre per servizi di emergenza che consenta di accedere, senza alcun onere per il chiamante, ad un servizio di emergenza a disposizione di bambini e adolescenti che denuncino maltrattamenti o altre gravi difficolta'; Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della delibera n.

6/00/CIR, l'Autorita' puo' stabilire nuovi codici per i servizi di emergenza e modificare o eliminare i codici esistenti; Rilevato altresi' che la classificazione di un servizio quale di emergenza e la relativa gestione rimangono nelle competenze...

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