LEGGE 10 agosto 1988, n. 357 - Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche' modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657

Coming into Force04 Settembre 1988
Published date20 Agosto 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/08/20/088G0411/CONSOLIDATED/20040128
Enactment Date10 Agosto 1988
Official Gazette PublicationGU n.195 del 20-08-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche al fine di ridurre i fattori di rischio connessi al fumo, e' autorizzata a realizzare negli anni 1987-1991 un piano per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei propri impianti e strutture. A tal fine e' assegnato alla stessa Amministrazione un finanziamento di lire 130 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per il 1987, di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 30 miliardi per il 1989, di lire 45 miliardi per il 1990, e di lire 15 miliardi per il 1991. AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. E' assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento di lire 20 miliardi, per l'anno 1988, per il completamento dei lavori di costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca prevista dalla legge 22 luglio 1982, n. 477.

Art 3.
  1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni gia' svolte dal Comitato di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato e' presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un Sottosegretario di Stato ed e' composta da:

    1. i direttori generali del Ministero delle finanze, compreso il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato; c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato.

  2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa Amministrazione.

  3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicita'. Nel bilancio della stessa Amministrazione e' istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata "Servizio delle lotterie nazionali" con opportuna ripartizione in capitoli. E' soppressa la contabilita' speciale di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

  4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale gia' approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

  5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art 3.
  1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni gia' svolte dal Comitato di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato e' presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata ed e' composta da:

    1. i direttori generali del Ministero delle finanze, compreso il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato; c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; d) un esperto in legislazione tributaria .

  2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa Amministrazione.

  3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia...

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