DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 agosto 2011, n. 205 - LR 27/2007, art. 29, comma 6. Regolamento recante le modalita' e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad associazioni di rappresentanza cooperativa, (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 7 settembre 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento all'articolo 29, comma 6, il quale dispone che l'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e' autorizzata a sostenere interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27, nonche' a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa;

Atteso altresi' che il medesimo articolo dispone che con regolamento regionale sono determinati le modalita' ed i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati;

Visto l'allegato schema di regolamento, predisposto in attuazione della norma sopraindicata dalla Direzione centrale istruzione, universita', ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, che definisce puntualmente le iniziative finanziabili, i soggetti beneficiari, le caratteristiche e l'intensita' dell'aiuto, le spese ammissibili, le modalita' ed i termini per la presentazione della domanda, stabilendo inoltre i criteri per la valutazione delle iniziative stesse e la formulazione della relativa graduatoria, nonche' le modalita' di concessione, rendicontazione, liquidazione, riduzione e revoca del contributo;

Ritenuto di procedere all'emanazione dell'allegato 'Regolamento recante le modalita' e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)';

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2011, n.

1441;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento recante le modalita' e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)', allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento recante le modalita' e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), di seguito denominata legge, disciplina le modalita' e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27 della legge, nonche' a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa.

Art. 2.

Iniziative finanziabili 1. Sono oggetto di finanziamento le seguenti iniziative localizzate sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia:

  1. investimenti funzionali ad interventi di ammodernamento, ampliamento, riconversione e ristrutturazione di imprese cooperative esistenti;

  2. progetti di animazione economica e promozione cooperativa.

    Art. 3.

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  3. interventi di ammodernamento: iniziative volte ad apportare innovazioni tecnologiche nell'impresa cooperativa esistente ovvero un miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro ovvero un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;

  4. interventi di ampliamento: iniziative volte ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti attuali, sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi;

  5. interventi di riconversione: iniziative dirette ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modifica dei cicli produttivi degli impianti esistenti;

  6. interventi di ristrutturazione: iniziative dirette alla riorganizzazione dell'impresa cooperativa esistente attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti gia' presenti.

    Art. 4.

    Soggetti beneficiari 1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), le societa' cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui al capo II della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) e le societa' cooperative appartenenti alla categoria delle cooperative di produzione e lavoro, aventi sede legale nel territorio regionale, con iscrizione nella sezione a mutualita' prevalente del Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge, purche' non aderenti ad Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

    1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b):

  7. le societa' di mutuo soccorso aventi sede legale nel territorio regionale, iscritte all'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi di cui all'articolo 5 della legge;

  8. gli enti pubblici con sede legale nel territorio regionale che esercitano, in base alla legge regionale 20/2006, funzioni in materia di cooperazione.

    1. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, lettera a), devono possedere i seguenti requisiti:

  9. essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;

  10. non essere in situazione di difficolta', secondo la definizione di difficolta' fornita al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, pubblicata sulla GU C 244 dell'1.10.2004 e riportata nell'Allegato A;

  11. non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

  12. non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

    231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

  13. non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;

  14. avere personale dipendente a tempo indeterminato e trovarsi in situazione di regolarita' contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali. Al fine della verifica del rispetto di tale requisito, il Servizio competente in materia di cooperazione, di seguito Servizio, dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione del DURC o di documentazione equipollente attestante la regolarita' contributiva dell'impresa. In caso di DURC irregolare, il contributo non puo' essere concesso, e non sussiste la possibilita' di successiva regolarizzazione.

    Art. 5.

    Caratteristiche e intensita' dell'aiuto 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in particolare nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ('de minimis'), pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

    1. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non puo' superare i seguenti limiti nell'arco di tre esercizi finanziari:

  15. 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada;

  16. 200.000,00 euro per le imprese attive nei settori diversi dal trasporto su strada.

    1. L'intensita' massima dei contributi previsti dal presente regolamento e' pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile. I medesimi contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese, quando tale cumulo da' luogo a un'intensita' d'aiuto superiore a quella fissata dell'articolo 2, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n.

      1998/2006.

    2. L'importo minimo della spesa ammissibile a contributo e' pari a 10.000,00 euro; l'importo massimo della spesa medesima e' pari a 50.000,00 euro.

      Art. 6.

      Settori esclusi 1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.

      1998/2006, sono escluse dai contributi previsti per le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT