LEGGE 27 dicembre 1985, n. 816 - Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

Coming into Force25 Gennaio 1986
End of Effective Date12 Ottobre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/01/10/085U0816/CONSOLIDATED/20000928
Enactment Date27 Dicembre 1985
Published date10 Gennaio 1986
Official Gazette PublicationGU n.7 del 10-01-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Oggetto del provvedimento

I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonche' di percepire le indennita' ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art 2.

Collocamenti in aspettativa

Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non e' prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge.

Il periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennita' mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale e' altresi' rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto.

Art 2.

Collocamenti in aspettativa

Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non e' prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge.

Il periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. 2

Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennita' mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale e' altresi' rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art 3.

Indennita' di carica del sindaco

Ai sindaci e' corrisposta una indennita' mensile di carica deliberata dal consiglio comunale entro i limiti previsti per ciascuna classe di comuni nella tabella A allegata alla presente legge.

I limiti di cui al precedente comma sono raddoppiati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti che svolgano attivita' lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art 4.

Permessi

I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali o provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

I lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle unita' sanitarie locali o delle comunita' montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonche' nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte.

Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, i presidenti e i vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunita' montane, i presidenti di aziende municipalizzate o provinciali con piu' di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali.

Le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite.

L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici e' a carico dell'ente od organismo di cui sono amministratori; detto ente od organismo, su richiesta, e' tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza.

I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Art 4.

Permessi

I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali o provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

I lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle unita' sanitarie locali o delle comunita' montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonche' nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte.

Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, i presidenti e i vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunita' montane, i presidenti di aziende municipalizzate o provinciali con piu' di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali. 2

Le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite.

L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici e' a carico dell'ente od organismo di cui sono amministratori; detto ente od organismo, su richiesta, e' tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza.

I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art 5.

Indennita' di carica degli assessori comunali

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 5 mila e fino a 10 mila abitanti, e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il sindaco.

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino 50 mila abitanti e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 55 per cento di quella prevista per il sindaco.

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i...

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