Articolo 19 (Referendum consultivo)
Autore | Daniele Montinaro |
Pagine | 93-95 |
Titolo III. Partecipazione 93
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ART. 19
(Referendum consultivo)
1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, lo svolgimento di referendum consultivi per conoscere l’opinio-
ne della popolazione regionale, o di parte di essa, circa proposte di legge,
regolamenti regionali e atti di programmazione generale e settoriale.
2. Sono, altresì, sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni
interessate, secondo modalità stabilite con legge regionale, le proposte
di legge concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
leggi statutarie.
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