Articolo 16 (Petizione)
Autore | Daniele Montinaro |
Pagine | 84-85 |
84 Commento allo Statuto della Regione Puglia
ART. 16
(Petizione)
1.
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regionali19-
agli organi interpellati.
ai richiedenti20
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gione Toscana. Sono interessanti alcune previsioni sullo strumento della petizioni previste dallo
Statuto della Regione Liguria, e cioè l’introduzione di una distinzione per gli enti locali e le orga-
nizzazioni socia li, poiché disciplina per questi la possibilità di sottoporre alla Regione delle c.d.
istanze, e non petizioni, p er prospettare esigenze di interesse generale e chiedere provvedimenti;
quindi circoscrive l’oggetto delle petizioni e delle istanze, che devono attenere a funzioni proprie o
delegate della Regione, e distingue tra quelle istanze e petizioni che, a seconda delle rispettive
competenze, vanno presentate al Presidente della Giunta da quelle che vanno presentate al Presi-
dente del Consiglio regionale.
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