Articolo 47 (Istituzione del Consiglio statutario regionale)
Autore | Stefania Rocca |
Pagine | 172-177 |
172 Commento allo Statuto della Regione Puglia
intermedia tra il settore pubblico e quello privato ed operano per soddisfare quei
bisogni diusi che lo Stato non è più in grado di assolvere oppure che il mercato
non ha convenienza a produrre.
59, entro i sessanta
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Sezione III
Il Consiglio Statutario regionale
ART. 47
(Istituzione del Consiglio statutario regionale)
1. È istituito il Consiglio statutario regionale che:
a)
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c)
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